La Legge di Bilancio 2021 (L. 30 dicembre 2020, n. 178) ha disposto, anche per l’anno 2021, che la fatturazione delle prestazioni sanitarie debba avvenire esclusivamente in modalità analogica. questa non è una facoltà, vi è bensì il divieto di emissione di e-fattura. L’esigenza è quella di tutelare la privacy dei pazienti e pertanto nel 2021 nulla cambia a livello di fatturazione elettronica per il mondo delle professioni sanitarie.
Particolare attenzione, per i contribuenti che esercitano professioni sanitarie, deve essere posta in merito all’obbligo di trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.
A partire dal 2021 la trasmissione dei dati STS presenta importanti novità.
Per quanto riguarda le spese sostenute nel 2020 vi è l’obbligo di indicazione delle modalità di pagamento delle spese sanitarie. Infatti la Legge di Bilancio 2020 aveva stabilito che la detrazione delle spesa spetta a condizione che l’onere sia stato sostenuto con versamento bancario o postale o tramite altri mezzi di pagamento tracciabili.
Di maggiore impatto invece sono le novità previste per la trasmissione delle spese sanitarie effettuate dal 1° gennaio 2021.
Il Decreto MEF 19 ottobre 2020 ha previsto che per il 2021:
Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025
La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.
Procuratore generale dell’impresa
A differenza dell’institore, i semplici procuratori hanno il potere di compiere gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, ma non sono preposti ad essa. Quindi non hanno autonomia né potere direttivo, ma mansioni esclusivamente esecutive. La gestione dell’impresa è tenuta dal titolare stesso o dall’institore, i quali si servono per porre in essere gli atti già da loro deliberati dell’opera dei procuratori, sia nell’ambito dell’intera impresa, sia in un ambito circoscritto (settore di affari).
La legge estende ai procuratori unicamente le norme già esaminate sulla pubblicità della procura, delle sue limitazioni e della revoca (art. 2209 c.c.).
Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025: spese sanitarie
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