Lunedì 27 febbraio 2023

Nuovo contributo di solidarietà per le imprese del settore energetico: primi chiarimenti

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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L'articolo 1 della Legge di bilancio 2023 (L. n. 197/2022) ha istituito un nuovo contributo di solidarietà straordinario, sotto forma di prelievo una tantum per l’anno 2023, per le imprese che operano nel settore di produzione e vendita di energia elettrica o gas metano, di estrazione e rivendita di gas naturale, di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi, ed ha inoltre introdotto modifiche al contributo straordinario contro il caro bollette previsto dall’articolo 37 del c.d. Decreto Ucraina.

Con Circolare n. 4/E del 23 febbraio 2023 l'Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti su entrambe le misure.

Contributo di solidarietà straordinario per il 2023
I soggetti tenuti al pagamento del contributo di solidarietà straordinario per il 2023 sono le imprese che esercitano nel territorio dello Stato una o più delle seguenti attività:

  • produzione di energia elettrica, produzione di gas metano, estrazione di gas naturale, per la successiva vendita;
  • rivendita di energia elettrica, gas metano, gas naturale;
  • produzione, distribuzione, commercio di prodotti petroliferi;
  • importazione a titolo definitivo, per la successiva rivendita, di energia
    elettrica, gas naturale, gas metano, prodotti petroliferi;
  • introduzione nel territorio dello Stato, per la successiva rivendita, di energia
    elettrica, gas naturale, gas metano o prodotti petroliferi provenienti da altri Stati dell’Unione europea.

Rientrano dell’ambito soggettivo di applicazione del contributo i soggetti operanti nel settore energetico che, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 (periodo d’imposta 2022 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), hanno conseguito ricavi derivanti dalle attività indicate in premessa pari ad almeno il 75% dei ricavi complessivi annui.


Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Procuratore generale dell’impresa

    A differenza dell’institore, i semplici procuratori hanno il potere di compiere gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, ma non sono preposti ad essa. Quindi non hanno autonomia né potere direttivo, ma mansioni esclusivamente esecutive. La gestione dell’impresa è tenuta dal titolare stesso o dall’institore, i quali si servono per porre in essere gli atti già da loro deliberati dell’opera dei procuratori, sia nell’ambito dell’intera impresa, sia in un ambito circoscritto (settore di affari). 
    La legge estende ai procuratori unicamente le norme già esaminate sulla pubblicità della procura, delle sue limitazioni e della revoca (art. 2209 c.c.).

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Formulario del professionista d’impresa

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    Il formulario del professionista d’impresa, guida, in maniera pratica ed efficace, alla stipula delle diverse tipologie di contratti, quali l’affitto d’azienda, l’agenzia, l’assicurazione e l’associazione in partecipazione per citarne alcuni. 
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    a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l. e Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025

    Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025

    La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
    In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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