L'articolo 50 della Legge n. 157/2019, al comma 1, alle lettere a) - c), modifica la disciplina introdotta in materia dalla legge n. 145/2018 (legge di bilancio per il 2019).
In particolare, viene abrogato il comma 857 dell'articolo 1, della legge 145/2018, che prevede il raddoppio nel 2020 delle misure di garanzia richieste agli enti per il mancato rispetto dei termini di pagamento delle transazioni commerciali e di mancata riduzione del debito commerciale residuo, nel caso in cui gli enti medesimi non abbiano richiesto l'anticipazione di liquidità nei termini previsti o, pur avendola richiesta, non abbiano effettuato i relativi pagamenti nei tempi fissati (lettera a).
Si prevede, quindi, che, limitatamente all'esercizio 2019, gli indicatori relativi al ritardo annuale dei pagamenti e al debito commerciale residuo, da prendere a riferimento per l'applicazione delle misure di garanzia, possono essere quelli elaborati dall'ente, sulla base delle informazioni presenti nelle proprie registrazioni contabili e non quelli elaborati dalla Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni (PCC) (come previsto dal comma 861).
Qualora l'ente decida di avvalersi di tale facoltà, deve effettuare la comunicazione alla stessa PCC dello stock di debito commerciale residuo al 31 dicembre 2019 anche se utilizza gli strumenti dispositivi dei pagamenti resi disponibili dall'applicativo SIOPE+ (lettere b) e c)).
Infine, viene posticipato - dal 31 gennaio al 28 febbraio - il termine. previsto dal comma 862, entro il quale gli enti che adottano la contabilità finanziaria e presentano indicatori di ritardo annuale dei pagamenti e di debito commerciale residuo non in linea con quanto richiesto, devono adottare la delibera di costituzione del Fondo garanzia debiti commerciali (lettera d)).
Il comma 2 anticipa - dal 30 aprile al 31 gennaio - il termine entro il quale le Amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare la comunicazione annuale PCC (Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni) dell'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre dell'esercizio precedente.
Il comma 3 stabilisce che entro il 1° gennaio 2021 le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 196/200926, che si avvalgono dell'Ordinativo Informatico di Pagamento (OPI), sono tenute ad inserirvi la data di scadenza della fattura.
A decorrere dalla medesima data del 1° gennaio 2021 viene meno per le stesse Amministrazioni l'obbligo di comunicare mensilmente sulla PCC i dati relativi ai debiti commerciali non estinti e scaduti.
Il comma 3-bis, introdotto nel corso dell'esame in prima lettura, attenua gli obblighi, a carico di ordini e collegi professionali, di adeguamento ai principi in materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica.
Per scaricare il testo del decreto-legge n. 124/2019 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.
I comitati sono organizzazioni di persone che, mediante la raccolta pubblica di fondi, intendono perseguire scopi d’interesse generale.
La disciplina dei comitati è prevista dagli articoli 39 e seguenti del codice civile. La formula del comitato viene utilizzata qualora l’esigenza di perseguire fini di pubblica utilità sia avvertita da persone che non dispongono di mezzi patrimoniali adeguati. Costoro possono farsi promotori di una sottoscrizione pubblica e raccogliere, in questo modo, i fondi necessari per raggiungere lo scopo.
L’articolo 39 del codice civile contiene alcuni esempi di comitati:
La quietanza è una dichiarazione scritta con la quale il soggetto attivo di un rapporto obbligatorio (creditore) afferma di aver ricevuto il pagamento essa indicato. Essa rientra nella categoria della dichiarazione di scienza con funzione di prova documentale precostituita.
Il forfaiting può essere definito come una tecnica finanziaria che permette lo smobilizzo dei crediti derivanti da operazioni di esportazione con pagamento dilazionato a medio termine.
La sua recente origine risale agli anni sessanta, quando gli operatori della Germania occidentale trovavano conveniente smobilizzare presso istituti finanziari elvetici i propri crediti da esportazioni effettuate nei paesi del blocco sovietico, garantiti da banche di Stato.
Attualmente il forfaiting è diffuso in tutto il mondo e il suo utilizzo risulta particolarmente utile nei casi di esportazioni in paesi in via di sviluppo, nei quali la vendita è quasi sempre condizionata alla concessione di dilazioni di pagamento a medio termine.
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