La Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207 /2024), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 S.O. n. 43 del 31 dicembre 2024, introduce nel TUIR disposizioni che pongono limiti a oneri e spese ammissibili alle detrazioni fiscali.
Tra queste l'introduzione un limite massimo alle detrazioni fiscali per i contribuenti con redditi superiori a 75.000 euro, con la garanzia, però, di maggiori agevolazioni alle famiglie con più di due figli a carico e alle famiglie con figli disabili.
L’importo massimo detraibile dipende dal reddito complessivo e dal numero di figli a carico, con coefficienti che aumentano in relazione al numero di figli.
La detrazione, infatti, potrà arrivare fino a un massimo di 14.000 euro nella fascia di reddito tra 75.000 e 100.000 euro, mentre sarà di 8.000 euro la detrazione massima per la fascia di reddito tra 100.000 e 120.000.
Rimangono escluse dal tetto della revisione delle detrazioni le spese sanitarie, quelle relative ai mutui contratti fino al 31 dicembre 2024 e gli investimenti in start-up e Pmi innovative, oltre ad altre spese legate a mutui, assicurazioni e interventi edilizi effettuati fino al 31 dicembre 2024.
Nessuna detrazione, invece, per i figli oltre i 30 anni, con l’eccezione dei figli disabili, per i quali le detrazioni continuano a essere garantite senza limiti di età.
Le detrazioni per altri familiari a carico (ad esempio, genitori) vengono limitate ai familiari conviventi del contribuente e non spettano ai contribuenti non cittadini italiani o di uno Stato UE/SEE in relazione ai loro familiari residenti all’estero.
A partire dal 2025, viene innalzata a 35.000 euro la soglia di reddito per i lavoratori dipendenti e assimilati oltre la quale non si può accedere al regime forfettario.
Viene inoltre elevato a 1.000 euro per gli anni 2016-2019, l’importo annuo per le spese relative alla frequenza di scuole dell’infanzia e scuole secondarie di secondo grado, con una detrazione del 22%.
Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025
La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.
Procuratore generale dell’impresa
A differenza dell’institore, i semplici procuratori hanno il potere di compiere gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, ma non sono preposti ad essa. Quindi non hanno autonomia né potere direttivo, ma mansioni esclusivamente esecutive. La gestione dell’impresa è tenuta dal titolare stesso o dall’institore, i quali si servono per porre in essere gli atti già da loro deliberati dell’opera dei procuratori, sia nell’ambito dell’intera impresa, sia in un ambito circoscritto (settore di affari).
La legge estende ai procuratori unicamente le norme già esaminate sulla pubblicità della procura, delle sue limitazioni e della revoca (art. 2209 c.c.).
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