Giovedì 14 dicembre 2023

Lavoro sportivo dilettantistico: chiarimenti sulla disciplina fiscale transitoria applicabile ai compensi 2023

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
PDF

Nella Risposta n. 474 dell'11 dicembre l'Agenzia delle Entrate chiarisce come applicare la disciplina fiscale transitoria riguardante i compensi percepiti dai lavoratori sportivi nell'area del dilettantismo per il periodo d'imposta 2023, in considerazione del fatto che, dal 1° luglio 2023, è entrato in vigore il decreto legislativo n. 36/2023, che ha riorganizzato le disposizioni in materia di lavoro sportivo e di enti sportivi professionistici e dilettantistici.
L'art. 36 dello stesso decreto legislativo ha innalzato la soglia di esenzione Irpef relativa alle retribuzioni percepite per il lavoro sportivo prestato nell'area del dilettantismo da 10mila a 15mila euro

L'Agenzia Entrate, in estrema sintesi, chiarisce che dal 1° luglio 2023 i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo sono esclusi dall’imponibile Irpef fino all'importo complessivo annuo di 15.000.
I compensi erogati dal 1° luglio 2023, dunque, entrano nell’imponibile per la parte eccedente l'importo di 15mila euro, da determinare nel 2023 in applicazione della disciplina transitoria (articolo 51, comma 1­bis, Dlgs n. 36/2023), tenendo conto degli eventuali compensi erogati nel periodo gennaio-giugno 2023, esclusi da imposizione fino a 10mila euro ai sensi della precedente normativa (art. 69 del Tuir).
Nel caso di specie, oggetto dell'interpello, poiché l’istante sul compenso erogato all’atleta nel primo semestre del 2023 ha applicato una ritenuta sulla parte eccedente l'importo di 10mila euro, dovrà assoggettare a imposizione i compensi pagati nel periodo luglio-dicembre 2023 per la parte che eccede i restanti 5mila euro della soglia di esenzione di 15mila euro.


Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Atto dichiarativo di impresa familiare

    L'art. 230 bis del codice civile costituisce una norma di chiusura in quanto regola i rapporti che si vengono ad instaurare tra titolare dell'impresa e suoi collaboratori - parenti e affini - quando tra questi non sia stato configurato un diverso rapporto [quale prestazione di lavoro subordinato (art. 2094 del codice civile), società (art. 2251 del codice civile), associazione in partecipazione (art. 2549 del codice civile), o comunione di azienda (art. 177 del codice civile)].
     Ad ogni modo, quando il rapporto tra familiari risulta inquadrabile nell'ambito dell'impresa familiare, la norma prevede che qualora i collaboratori prestino la loro attività di lavoro in modo continuativo nella famiglia o nell'impresa familiare, gli stessi hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, a partecipare:

    • agli utili dell'impresa familiare;
    • ai beni acquistati con essa e agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Contratto d'affitto di azienda

    L'affitto di azienda è un contratto con il quale un soggetto (locatore o concedente) consente a un terzo (affittuario) il diritto di utilizzare la propria azienda dietro il corrispettivo di un canone. 
    L'istituto è previsto dal codice civile all'art. 2562 che rinvia al precedente art. 2561 che disciplina l'usufrutto dell'azienda. 
    Pertanto sia all'affittuario che all'usufruttuario si applica la medesima disciplina. ?Il contratto di affitto può riguardare l'intera azienda, più aziende possedute dallo stesso imprenditore o un solo ramo dell'attività. Il codice prevede una serie di poteri-doveri in capo all'affittuario in maniera che questi abbia la libertà operativa per gestire l'impresa, ma nello stesso tempo tutela l'interesse del locatore affinché non sia menomata l'efficienza dell'azienda che dovrà ritornare a sua disposizione alla scadenza del contratto. 

    Pertanto l'affittuario:

    • deve operare sotto la ditta che contraddistingue l'azienda;
    • deve gestire l'azienda senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti, oltre alle normali dotazioni di scorte.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Atto costitutivo di comitato

    I comitati sono organizzazioni di persone che, mediante la raccolta pubblica di fondi, intendono perseguire scopi d’interesse generale.
    La disciplina dei comitati è prevista dagli articoli 39 e seguenti del codice civile. La formula del comitato viene utilizzata qualora l’esigenza di perseguire fini di pubblica utilità sia avvertita da persone che non dispongono di mezzi patrimoniali adeguati. Costoro possono farsi promotori di una sottoscrizione pubblica e raccogliere, in questo modo, i fondi necessari per raggiungere lo scopo.
    L’articolo 39 del codice civile contiene alcuni esempi di comitati:

    • di soccorso o di beneficenza;
    • promotori di opere pubbliche;
    • monumenti;
    • esposizioni;
    • mostre;
    • festeggiamenti e simili.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS