Lunedì 6 novembre 2023

La figura del volontario alla luce della Riforma dello sport. Scheda operativa e formule aggiornate al Dlgs 29/08/2023 n. 120

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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L’articolo 29, del Dlgs n. 36/2021 così come modificato dal decreto correttivo bis (Dlgs n. 120/2023) prevede che le associazioni sportive dilettantistiche, le società sportive dilettantistiche, le Federazioni e gli Enti di Promozione Sportiva etc. possono avvalersi per lo svolgimento delle loro attività istituzionali di volontari, le cui prestazioni sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro-subordinato o autonomo con l’Ente sportivo dilettantistico per cui prestano la loro attività.

Le prestazioni dei volontari non possono essere retribuite in alcun modo per esse possono rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente.

Sulla falsa riga di quanto stabilito  per i volontari del mondo del terzo settore, le spese sostenute da volontario possono essere rimborsate anche a seguito di autocertificazione rilasciata dallo stesso volontario, purché non superino l’importo di 150 euro mensili e l’organo sociale competente (solitamente il consiglio direttivo) deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa tipologia di rimborso.

Abbiamo dedicato un approfondimento alla figura del volontario in quanto, con il decreto correttivo bis, sono state introdotte, per tali figure, importanti novità.

A corredo della scheda operativa, abbiamo redatto anche dei casi a cui abbiamo dato risposta. Forniamo, infine, anche dei facsimili di modulistica per la gestione del volontario all’interno dell’associazione o società sportiva dilettantistica. 

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DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Costituzione fondo patrimoniale da parte dei coniugi

    Il fondo patrimoniale è disciplinato dagli artt. 167-171 del codice civile, che lo definisce come un complesso di beni determinati che realizzano un patrimonio di destinazione.

    Questo istituto è stato introdotto nell’ordinamento nazionale con la riforma del diritto di famiglia del 1975, L. 151, andando a sostituire il “patrimonio familiare”, che era disciplinato dall’art. 177 del codice civile.
    Esso può essere costituito da uno o da entrambe i coniugi, o da un terzo ed è destinato dal titolare a garantire e soddisfare i bisogni della famiglia.
    La soddisfazione di tali bisogni avviene attraverso i frutti, che derivano dall’impiego dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
    Attraverso questo strumento giuridico i coniugi, quindi, danno vita ad un patrimonio autonomo e separato, costituito per garantire la stabilità economica della famiglia.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Cessione di credito

    La cessione di credito è un contratto in base al quale un soggetto (cedente) trasferisce ad un altro soggetto (cessionario o factor) tutti o parte dei crediti presenti e/o futuri, derivanti dalla propria attività imprenditoriale e vantati nei confronti di terzi.
    Il contratto richiede la consegna dei documenti da cui risulta il credito stesso, con l’ovvia conseguenza del passaggio al cessionario di tutti i diritti, compresi anche i privilegi, che accedono al credito stesso.
    Affinchè la cessione esplichi la sua efficacia, deve essere notificata al debitore ceduto. In seguito alla notifica i terzi creditori del cedente non avranno più titolo a valersi su un credito non più nella sfera di disponibilità dello stesso cedente, essendone stata trasferita la titolarità in capo al cessionario.

    La cessione di credito è anche conosciuta con il termine di derivazione inglese "Factoring" che non necessariamente che prevede la cessione del credito pura e semplice ma innanzi tutto la fornitura di una serie di servizi di gestione del credito da parte del factor (cessionario) tra cui: contabilizzazione, gestione e riscossione dei crediti. Insieme a questi servizi il contratto di factoring può contenere la garanzia dell'eventuale inadempimento dei debitori e la possibilità di finanziamenti al cedente sia attraverso la concessione di prestiti, sia attraverso il pagamento anticipato dei crediti ceduti. (Full Factoring).

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Concordato preventivo biennale persone fisiche 2025-2026: versione Cloud

    Concordato preventivo biennale persone fisiche 2025-2026: versione Cloud

    Il DM MEF del 28 aprile 2025 ha definito la metodologia in base alla quale l’Agenzia Entrate formulerà ai contribuenti potenzialmente interessati la proposta di concordato preventivo per il biennio 2025/2026 e che non hanno quindi già un’adesione in corso per il biennio 2024/2025.

    E’ già disponibile anche il software “Il tuo ISA 2025 CPB”, che consente di effettuare i calcoli e di trasmettere sia i modelli relativi agli indici sintetici di affidabilità fiscale sia l’eventuale adesione della proposta di concordato preventivo biennale.

    Abbiamo quindi pubblicato la nuova applicazione cloud per valutare la convenienza a aderire al concordato preventivo biennale 2025-2026 da parte delle Persone Fisiche titolari di partita IVA individuale.

    L'applicazione consente di simulare, una volta ricevuta la proposta dall’Agenzia Entrate, la convenienza di adesione, in termini di risparmio di imposte e di contributi previdenziali, in ragione delle previsioni di reddito per il prossimo biennio (2025 e 2026), anche in base a diversi scenari, per i seguenti casi:

    • Ditta individuale
    • Lavoratore autonomo

    Prova la versione DEMO!

    a cura di: AteneoWeb Cloud 3
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