Con la Risoluzione n. 7/DF del 22 ottobre 2020 il Ministero dell'Economia e delle Finanze risponde ad un quesito in tema di incompatibilità per l'iscrizione elenco difensori tributari ed esercizio attività d'impresa.
In particolare la Risoluzione risponde a un quesito volto a conoscere la sussistenza di una incompatibilità tra l'iscrizione nell'Elenco Unico Nazionale dei soggetti abilitati alla rappresentanza dei contribuenti innanzi alle CC.TT. e l'esercizio di attività d'impresa complementari ed accessorie all'attività di esperto tributarista, mediante società "di mezzi" o "di servizi", delle quali il soggetto iscritto sia socio.
Richiamando le disposizioni di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, che prevede che l'attività di tributarista possa essere svolta anche in forma societaria, il MEF chiarisce quanto segue:
Costituzione associazione temporanea d’impresa
L’associazione temporanea d’impresa si realizza attraverso un accordo di collaborazione tra due o più società per lo svolgimento congiunto di una determinata attività o di un affare complesso limitatamente al periodo necessario per il suo compimento.
L’associazione temporanea d’impresa può essere inquadrata nella joint venture contrattuale.
Procuratore generale dell’impresa
A differenza dell’institore, i semplici procuratori hanno il potere di compiere gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, ma non sono preposti ad essa. Quindi non hanno autonomia né potere direttivo, ma mansioni esclusivamente esecutive. La gestione dell’impresa è tenuta dal titolare stesso o dall’institore, i quali si servono per porre in essere gli atti già da loro deliberati dell’opera dei procuratori, sia nell’ambito dell’intera impresa, sia in un ambito circoscritto (settore di affari).
La legge estende ai procuratori unicamente le norme già esaminate sulla pubblicità della procura, delle sue limitazioni e della revoca (art. 2209 c.c.).
Atto dichiarativo di impresa familiare
L'art. 230 bis del codice civile costituisce una norma di chiusura in quanto regola i rapporti che si vengono ad instaurare tra titolare dell'impresa e suoi collaboratori - parenti e affini - quando tra questi non sia stato configurato un diverso rapporto [quale prestazione di lavoro subordinato (art. 2094 del codice civile), società (art. 2251 del codice civile), associazione in partecipazione (art. 2549 del codice civile), o comunione di azienda (art. 177 del codice civile)].
Ad ogni modo, quando il rapporto tra familiari risulta inquadrabile nell'ambito dell'impresa familiare, la norma prevede che qualora i collaboratori prestino la loro attività di lavoro in modo continuativo nella famiglia o nell'impresa familiare, gli stessi hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, a partecipare:
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