Mercoledì 2 agosto 2023

Imposta di bollo sui contratti pubblici: nuove modalità di calcolo e versamento

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Con la circolare n. 22/E del 28 luglio 2023, l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sulle nuove modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo sui contratti pubblici, a seguito delle modifiche introdotte dal nuovo Codice dei contratti pubblici, approvato con il decreto legislativo n. 36/2023.

L'ambito applicativo delle nuove disposizioni riguarda i contratti pubblici regolati dal nuovo Codice, quindi i contratti di appalto, di concessione, di fornitura e di servizi, nonché i contratti di partenariato pubblico-privato.

Le nuove modalità di calcolo dell'imposta di bollo si basano su un sistema a scaglioni crescenti, in proporzione all'importo massimo previsto dal contratto, comprese eventuali opzioni o rinnovi.

I valori dell'imposta di bollo sono i seguenti:

  • 40 euro, per i contratti di importo maggiore o uguale a 40mila e inferiore a 150mila euro
  • 120 euro, per i contratti di importo maggiore o uguale a 150mila e inferiore a 1 milione di euro
  • 250 euro, per i contratti di importo maggiore o uguale a 1 milione e inferiore a 5 milioni di euro
  • 500 euro, per i contratti di importo maggiore o uguale 5 milioni e inferiore a 25 milioni di euro
  • 1000 euro, per i contratti di importo maggiore o uguale a 25 milioni di euro.

I contratti di importo inferiore a 40mila euro sono esenti dall'imposta di bollo.

L'imposta di bollo è dovuta dall'aggiudicatario del contratto. Tuttavia, in caso di appalti di lavori pubblici, l'imposta di bollo è dovuta dal concorrente che ha presentato l'offerta ammessa e non ancora decaduta.

L'imposta di bollo deve essere versata entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto. Il versamento può essere effettuato con le modalità telematiche previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2023.

In caso di tardivo versamento dell'imposta di bollo, è dovuta una sanzione pari al 30% dell'imposta dovuta.

Le nuove modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo sui contratti pubblici sono in vigore dal 1° luglio 2023.


Fonte: https://www.fiscooggi.it
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  • Atto dichiarativo di impresa familiare

    L'art. 230 bis del codice civile costituisce una norma di chiusura in quanto regola i rapporti che si vengono ad instaurare tra titolare dell'impresa e suoi collaboratori - parenti e affini - quando tra questi non sia stato configurato un diverso rapporto [quale prestazione di lavoro subordinato (art. 2094 del codice civile), società (art. 2251 del codice civile), associazione in partecipazione (art. 2549 del codice civile), o comunione di azienda (art. 177 del codice civile)].
     Ad ogni modo, quando il rapporto tra familiari risulta inquadrabile nell'ambito dell'impresa familiare, la norma prevede che qualora i collaboratori prestino la loro attività di lavoro in modo continuativo nella famiglia o nell'impresa familiare, gli stessi hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, a partecipare:

    • agli utili dell'impresa familiare;
    • ai beni acquistati con essa e agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Atto costitutivo di comitato

    I comitati sono organizzazioni di persone che, mediante la raccolta pubblica di fondi, intendono perseguire scopi d’interesse generale.
    La disciplina dei comitati è prevista dagli articoli 39 e seguenti del codice civile. La formula del comitato viene utilizzata qualora l’esigenza di perseguire fini di pubblica utilità sia avvertita da persone che non dispongono di mezzi patrimoniali adeguati. Costoro possono farsi promotori di una sottoscrizione pubblica e raccogliere, in questo modo, i fondi necessari per raggiungere lo scopo.
    L’articolo 39 del codice civile contiene alcuni esempi di comitati:

    • di soccorso o di beneficenza;
    • promotori di opere pubbliche;
    • monumenti;
    • esposizioni;
    • mostre;
    • festeggiamenti e simili.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Costituzione fondo patrimoniale da parte dei coniugi

    Il fondo patrimoniale è disciplinato dagli artt. 167-171 del codice civile, che lo definisce come un complesso di beni determinati che realizzano un patrimonio di destinazione.

    Questo istituto è stato introdotto nell’ordinamento nazionale con la riforma del diritto di famiglia del 1975, L. 151, andando a sostituire il “patrimonio familiare”, che era disciplinato dall’art. 177 del codice civile.
    Esso può essere costituito da uno o da entrambe i coniugi, o da un terzo ed è destinato dal titolare a garantire e soddisfare i bisogni della famiglia.
    La soddisfazione di tali bisogni avviene attraverso i frutti, che derivano dall’impiego dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
    Attraverso questo strumento giuridico i coniugi, quindi, danno vita ad un patrimonio autonomo e separato, costituito per garantire la stabilità economica della famiglia.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis

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