Lunedì 5 giugno 2023

Immobili commerciali: mercato in crescita anche nel 2022

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Dopo la decisa ripresa delle compravendite nel 2021, dovuta alla ripresa del mercato immobiliare a seguito all'allentamento delle restrizioni legate alla pandemia, cresce, anche nel 2022, il settore del mercato immobiliare non residenziale, con un valore di scambio stimato che ammonta complessivamente a 18,2 miliardi di euro, l’8,5% in più rispetto al 2021.
In dettaglio, nello scorso anno sono stati venduti oltre 13mila uffici (+il 7,6% rispetto al 2021), 39mila negozi (+4,7%) e oltre 16mila unità nel settore produttivo (+6,9%). 

Sono i dati che emergono dal Rapporto immobiliare 2023, a cura dell’Osservatorio del mercato immobiliare (Omiletiche) e realizzato in collaborazione con l’Associazione nazionale delle società di leasing (ASSILEA). 

Considerando i tre comparti, nel 2022 l’incremento più significativo è stato registrato per gli uffici (+27,9%) situati nelle aree del Nord Ovest e del Centro. L’aumento delle transazioni si registra in tutto il Paese ma risulta più accentuato nelle aree del Centro-Nord (tra il +6,6% del Nord Est e il +11,6% del Centro) mentre rimangono stabili le percentuali relative al Sud (+1,0%) e alle Isole (+2,8%). 

Per quanto riguarda, invece, il comparto dei negozi, più del 30% delle compravendite nazionali si concentra nel Nord Ovest, mentre i tassi di variazione più significativi si sono registrati nelle Isole (+9,4% rispetto al 2021) e al Sud (+8,1%).
A livello nazionale la quotazione media annuale degli uffici è circa 1.330 €/metro quadro; quella dei negozi a 1.420 €/metro quadro. Per gli immobili del settore produttivo, invece, si attesta intorno ai 450 €/metro quadro.

Clicca qui per i dati in dettaglio.


Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Contratto di cessione dei diritti al brevetto

    Con il "contratto di cessione" il titolare trasferisce a titolo definitivo il proprio diritto, perdendone la proprietà a favore del cessionario, di regola dietro pagamento di un prezzo. 
    Generalmente si ricorre alla stipulazione di contratti di cessione di tecnologie quando non si ha interesse ad essere presenti nello specifico mercato al quale si riferisce il prodotto o procedimento inventato; mentre si ricorre alla cessione di un segno distintivo quando non si intende più utilizzarlo, solitamente a seguito dell'alienazione dell'azienda alla quale il segno si riferiva.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Atto costitutivo circoli

    Non è richiesta una forma determinata né per la costituzione dell’associazione non riconosciuta, né per i singoli contratti di adesione.
    Solo quando all’atto della costituzione o della singola adesione vi siano conferimenti di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato, è obbligatoria la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata a pena di nullità (art. 1350 c.c.).

    In tutti gli altri casi si può ricorrere all’atto pubblico, alla scrittura privata o anche ad un accordo verbale, purché venga espressa da più persone l’intenzione di svolgere in modo continuativo un’attività di comune interesse e di destinare a tale scopo un’organizzazione e i mezzi patrimoniali necessari.
    La costituzione può essere immediata o progressiva.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Contratto preliminare di locazione commerciale

    Secondo l’art. 1571 c.c. la locazione è il contratto con il quale una parte (locatore) si obbliga a far godere all’altra (locatario o conduttore) una cosa mobile o immobile per un dato tempo verso un determinato corrispettivo (canone).

    Se il contratto di locazione ha ad oggetto immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, viene comunemente definito “contratto di locazione commerciale” ed è disciplinato nel Capo II della L. n. 392/78, che ne regola, in particolare, la durata, la rinnovazione, il rilascio dell’immobile, l’aggiornamento del canone, l’indennità per perdita di avviamento, la sub locazione, la successione nel contratto, il diritto di prelazione e il diritto di riscatto. 
    Sono, inoltre, applicabili alla locazione commerciale gli artt. 7–11 della stessa L. n. 392/78 in tema di clausola di scioglimento in caso di alienazione, spese di registrazione, oneri accessori, assemblea dei condomini e deposito cauzionale.
    La legislazione in tema di locazione commerciale è molto scarna ed è stata integrata da copiosa giurisprudenza di cui, nei limiti della presente opera, si riportano le massime rilevanti.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
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