Martedì 1 marzo 2022

Il Registro Unico passa alla fase delle verifiche

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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È terminata il 21 febbraio 2022 la cd. "fase 1" del trasferimento nel Runts degli enti provenienti dai registri locali. Le norme che disciplinano il registro unico hanno fissato, infatti, in 90 giorni, a partire dal 23 novembre 2021, il tempo concesso a Regioni e Province autonome per completare il trasferimento dei dati delle organizzazioni dai registri locali alla nuova piattaforma digitale.  Il 21 febbraio è scaduto, dunque, il termine.  Con la "fase 2", entro il 20 agosto 2022, gli uffici del Runts verificheranno che i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'iscrizione siano corretti.

Il portale del Runts avrà una sezione degli enti per i quali sono pendenti richieste di integrazione documenti.

L'ente non sarà iscritto al nuovo Registro se entro 60 giorni non fornirà le informazioni richieste.

Vi segnaliamo la pubblicazione dell'ebook IL REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE passa alla fase 2: le verifiche, che si configura come una completa rivisitazione del documento precedente, in cui abbiamo tenuto conto di tutte le nuove problematiche che richiedono estrema attenzione da parte delle organizzazioni. A supporto dei nuovi chiarimenti, sono riportate le Faq esplicative presenti sul sito del RUNTS. Le schede di sintesi, sono molto più numerose in questo aggiornamento, al fine di agevolare gli operatori del settore nella lettura del nuovo testo.

CLICCA QUI per accedere alla scheda del documento.


DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Costituzione fondo patrimoniale da parte dei coniugi

    Il fondo patrimoniale è disciplinato dagli artt. 167-171 del codice civile, che lo definisce come un complesso di beni determinati che realizzano un patrimonio di destinazione.

    Questo istituto è stato introdotto nell’ordinamento nazionale con la riforma del diritto di famiglia del 1975, L. 151, andando a sostituire il “patrimonio familiare”, che era disciplinato dall’art. 177 del codice civile.
    Esso può essere costituito da uno o da entrambe i coniugi, o da un terzo ed è destinato dal titolare a garantire e soddisfare i bisogni della famiglia.
    La soddisfazione di tali bisogni avviene attraverso i frutti, che derivano dall’impiego dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
    Attraverso questo strumento giuridico i coniugi, quindi, danno vita ad un patrimonio autonomo e separato, costituito per garantire la stabilità economica della famiglia.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Contratto d'affitto di azienda

    L'affitto di azienda è un contratto con il quale un soggetto (locatore o concedente) consente a un terzo (affittuario) il diritto di utilizzare la propria azienda dietro il corrispettivo di un canone. 
    L'istituto è previsto dal codice civile all'art. 2562 che rinvia al precedente art. 2561 che disciplina l'usufrutto dell'azienda. 
    Pertanto sia all'affittuario che all'usufruttuario si applica la medesima disciplina. ?Il contratto di affitto può riguardare l'intera azienda, più aziende possedute dallo stesso imprenditore o un solo ramo dell'attività. Il codice prevede una serie di poteri-doveri in capo all'affittuario in maniera che questi abbia la libertà operativa per gestire l'impresa, ma nello stesso tempo tutela l'interesse del locatore affinché non sia menomata l'efficienza dell'azienda che dovrà ritornare a sua disposizione alla scadenza del contratto. 

    Pertanto l'affittuario:

    • deve operare sotto la ditta che contraddistingue l'azienda;
    • deve gestire l'azienda senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti, oltre alle normali dotazioni di scorte.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Procuratore generale dell’impresa

    A differenza dell’institore, i semplici procuratori hanno il potere di compiere gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, ma non sono preposti ad essa. Quindi non hanno autonomia né potere direttivo, ma mansioni esclusivamente esecutive. La gestione dell’impresa è tenuta dal titolare stesso o dall’institore, i quali si servono per porre in essere gli atti già da loro deliberati dell’opera dei procuratori, sia nell’ambito dell’intera impresa, sia in un ambito circoscritto (settore di affari). 
    La legge estende ai procuratori unicamente le norme già esaminate sulla pubblicità della procura, delle sue limitazioni e della revoca (art. 2209 c.c.).

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis

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