Martedì 3 ottobre 2023

Guida pratica: gestione dei lavoratori sportivi attraverso il Rnasd. Le indicazioni del Dipartimento dello Sport

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
PDF

Dopo l’entrata in vigore, lo scorso 5 settembre 2023, del correttivo-bis ai decreti di riforma delle sport, arrivano le prime indicazioni da parte del Dipartimento dello Sport sugli obblighi di comunicazione legati al lavoro sportivo da effettuarsi attraverso il Registro nazionale attività sportive dilettantistiche (Rnasd) dai datori di lavoro.

L’obbligo di comunicazione tramite il Rnasd è a scelta dell’ente e, in ogni caso, riguarda le sole co.co.co sportive e non anche le altre tipologie di lavoro.
Per quest’ultime resta ferma la disciplina generale, ossia l’obbligo per comunicare l’inizio, cessazione, la trasformazione e la proroga di un rapporto di lavoro sportivo al centro per l’impiego mediante modulo unilav.
E’ esclusa la possibilità di effettuare tramite il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (Rnasd) la denuncia di iscrizione/ variazione per assicurare ai fini Inail i co.co.co sportivi.

Abbiamo redatto una guida operativa, sulla base delle indicazioni del Dipartimento dello sport, che fornisce le  istruzioni operative sugli obblighi di comunicazione legati al lavoro sportivo da effettuarsi attraverso il Registro nazionale attività sportive dilettantistiche (Rnasd) dai datori di lavoro. Vale a dire enti sportivi dilettantistici nonché gli organismi sportivi che si avvalgono di collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co).
Il testo contiene anche le diverse schermate al fine di supportare i professionisti all’iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (Rnasd).

CLICCA QUI per accedere al documento.

CLICCA QUI per consultare la sezione del nostro sito internet con tutto quello che c'è da sapere sulla Riforma dello Sport.


DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Costituzione fondo patrimoniale da parte dei coniugi

    Il fondo patrimoniale è disciplinato dagli artt. 167-171 del codice civile, che lo definisce come un complesso di beni determinati che realizzano un patrimonio di destinazione.

    Questo istituto è stato introdotto nell’ordinamento nazionale con la riforma del diritto di famiglia del 1975, L. 151, andando a sostituire il “patrimonio familiare”, che era disciplinato dall’art. 177 del codice civile.
    Esso può essere costituito da uno o da entrambe i coniugi, o da un terzo ed è destinato dal titolare a garantire e soddisfare i bisogni della famiglia.
    La soddisfazione di tali bisogni avviene attraverso i frutti, che derivano dall’impiego dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
    Attraverso questo strumento giuridico i coniugi, quindi, danno vita ad un patrimonio autonomo e separato, costituito per garantire la stabilità economica della famiglia.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Atto dichiarativo di impresa familiare

    L'art. 230 bis del codice civile costituisce una norma di chiusura in quanto regola i rapporti che si vengono ad instaurare tra titolare dell'impresa e suoi collaboratori - parenti e affini - quando tra questi non sia stato configurato un diverso rapporto [quale prestazione di lavoro subordinato (art. 2094 del codice civile), società (art. 2251 del codice civile), associazione in partecipazione (art. 2549 del codice civile), o comunione di azienda (art. 177 del codice civile)].
     Ad ogni modo, quando il rapporto tra familiari risulta inquadrabile nell'ambito dell'impresa familiare, la norma prevede che qualora i collaboratori prestino la loro attività di lavoro in modo continuativo nella famiglia o nell'impresa familiare, gli stessi hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, a partecipare:

    • agli utili dell'impresa familiare;
    • ai beni acquistati con essa e agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Cessione di credito

    La cessione di credito è un contratto in base al quale un soggetto (cedente) trasferisce ad un altro soggetto (cessionario o factor) tutti o parte dei crediti presenti e/o futuri, derivanti dalla propria attività imprenditoriale e vantati nei confronti di terzi.
    Il contratto richiede la consegna dei documenti da cui risulta il credito stesso, con l’ovvia conseguenza del passaggio al cessionario di tutti i diritti, compresi anche i privilegi, che accedono al credito stesso.
    Affinchè la cessione esplichi la sua efficacia, deve essere notificata al debitore ceduto. In seguito alla notifica i terzi creditori del cedente non avranno più titolo a valersi su un credito non più nella sfera di disponibilità dello stesso cedente, essendone stata trasferita la titolarità in capo al cessionario.

    La cessione di credito è anche conosciuta con il termine di derivazione inglese "Factoring" che non necessariamente che prevede la cessione del credito pura e semplice ma innanzi tutto la fornitura di una serie di servizi di gestione del credito da parte del factor (cessionario) tra cui: contabilizzazione, gestione e riscossione dei crediti. Insieme a questi servizi il contratto di factoring può contenere la garanzia dell'eventuale inadempimento dei debitori e la possibilità di finanziamenti al cedente sia attraverso la concessione di prestiti, sia attraverso il pagamento anticipato dei crediti ceduti. (Full Factoring).

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS