Il D.L. 24 marzo 2022, n. 24 ha sancito, alla data del 31 marzo 2022, la fine dello stato d’emergenza durato più di due anni.
Sono stabilite alcune nuove regole per l’accesso ai luoghi pubblici, alle attività ricettive e sportive, nonché ai luoghi di lavoro.
Dal 1° aprile non è più richiesto il green pass, né base né rafforzato, per l’accesso alle seguenti attività:
Dal 1° al 30 aprile 2022, l’accesso ai seguenti servizi e attività è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di green pass base:
Abolito, dal 25 marzo 2022 , il green pass base per l’accesso ai negozi per i servizi alla persona, banche e poste.
Dal 1° al 30 aprile 2022 il green passa rafforzato sarà necessario per l’accesso a:
Resta confermato l’obbligo, fino al 30 aprile 2022, di indossare le mascherine di tipo FFP2 “in tutti i luoghi al chiuso”.
Sempre fino al 30 aprile, vanno indossate le mascherine FFP2 per:
Dal 25 marzo é possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il green pass base per il quale dal 1° maggio é eliminato l’obbligo.
L’obbligo di avvenuta vaccinazione è prorogato fino al 15 giugno 2022 per:
Invece, per il personale sanitario e delle RSA, l’obbligo permane fino al 31 dicembre 2022.
Atto dichiarativo di impresa familiare
L'art. 230 bis del codice civile costituisce una norma di chiusura in quanto regola i rapporti che si vengono ad instaurare tra titolare dell'impresa e suoi collaboratori - parenti e affini - quando tra questi non sia stato configurato un diverso rapporto [quale prestazione di lavoro subordinato (art. 2094 del codice civile), società (art. 2251 del codice civile), associazione in partecipazione (art. 2549 del codice civile), o comunione di azienda (art. 177 del codice civile)].
Ad ogni modo, quando il rapporto tra familiari risulta inquadrabile nell'ambito dell'impresa familiare, la norma prevede che qualora i collaboratori prestino la loro attività di lavoro in modo continuativo nella famiglia o nell'impresa familiare, gli stessi hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, a partecipare:
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
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