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Mercoledì 9 febbraio 2022

Forniture gas metano: prorogata l'aliquota Iva al 5% ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Con Circolare n. 3/E del 4 febbraio 2022 l'Agenzia delle Entrate illustra le principali novità e disposizioni in materia di IVA, imposte di registro, ipotecaria e catastale e imposta di bollo contenute nella Legge di Bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234).

Oggi segnaliamo la la proroga dell'aliquota Iva al 5% per le forniture di gas metano. 
In particolare, viene prorogata la riduzione dell'aliquota Iva al 5%, già prevista dal "decreto Energia" (Dl n. 130/2021) per l'ultimo trimestre 2021, per le forniture di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali con riferimento ai consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

L'Agenzia precisa che la riduzione dell'aliquota IVA al 5% si applica alle somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali, così come definiti dall'articolo 26, comma 1, del TUA (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative).
La suddetta aliquota del 5% è applicabile anche agli impieghi di gas metano per combustione rientranti nelle destinazioni annoverate tra le esenzioni dal pagamento dell'accisa, mentre, non beneficiano dell'agevolazione le somministrazioni di gas metano impiegato per autotrazione, nonché quelle di gas metano utilizzato per la produzione di energia elettrica.


Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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