L’articolo 62, comma 1, del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), con lo scopo di assicurare il finanziamento stabile dei centri di servizio per il volontariato (CSV), ha istituito il fondo unico nazionale (FUN), alimentato da contributi annuali delle fondazioni di origine bancaria (FOB) e amministrato dall’Organismo nazionale di controllo (ONC).
Il comma 6 del citato articolo 62 riconosce alle FOB, a decorrere dall’anno 2018, un credito d’imposta pari al 100% dei versamenti effettuati al FUN, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, fino a un massimo di 15 milioni di euro per l’anno 2018 e 10 milioni di euro per gli anni successivi.
Con Provvedimento del 3 dicembre 2021 l'Agenzia delle Entrate ha definito la percentuale del suddetto credito d’imposta spettante per l’anno 2021 alle FOB in relazione ai versamenti effettuati al fondo unico nazionale entro il 31 ottobre 2021.
Tenuto conto che l’ammontare complessivo dei versamenti effettuati dalle fondazioni al FUN è pari a 30.013.737,43 euro, a fronte di risorse disponibili per 10.000.000,00 euro, la suddetta percentuale è ottenuta dal rapporto tra 10.000.000,00 e 30.013.737,43. Il risultato di tale rapporto, espresso in termini percentuali e troncato alla quarta cifra decimale, è pari al 33,3180%.
Il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, attraverso i servizi telematici dell'Agenzia Entrate.
Costituzione fondo patrimoniale da parte dei coniugi
Il fondo patrimoniale è disciplinato dagli artt. 167-171 del codice civile, che lo definisce come un complesso di beni determinati che realizzano un patrimonio di destinazione.
Questo istituto è stato introdotto nell’ordinamento nazionale con la riforma del diritto di famiglia del 1975, L. 151, andando a sostituire il “patrimonio familiare”, che era disciplinato dall’art. 177 del codice civile.
Esso può essere costituito da uno o da entrambe i coniugi, o da un terzo ed è destinato dal titolare a garantire e soddisfare i bisogni della famiglia.
La soddisfazione di tali bisogni avviene attraverso i frutti, che derivano dall’impiego dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
Attraverso questo strumento giuridico i coniugi, quindi, danno vita ad un patrimonio autonomo e separato, costituito per garantire la stabilità economica della famiglia.
Contratto di affitto di fondo agricolo
L’affitto agricolo è un contratto con cui il locatore si obbliga a concedere all’affittuario un’azienda o un fondo, per uso agricolo e perché ne raccolga i frutti ed i proventi, e l’affittuario si obbliga a pagargli in corrispettivo un fitto. Il fitto può consistere in denaro, in una quota dei frutti (mezzadria) o in una prestazione in natura.
Il forfaiting può essere definito come una tecnica finanziaria che permette lo smobilizzo dei crediti derivanti da operazioni di esportazione con pagamento dilazionato a medio termine.
La sua recente origine risale agli anni sessanta, quando gli operatori della Germania occidentale trovavano conveniente smobilizzare presso istituti finanziari elvetici i propri crediti da esportazioni effettuate nei paesi del blocco sovietico, garantiti da banche di Stato.
Attualmente il forfaiting è diffuso in tutto il mondo e il suo utilizzo risulta particolarmente utile nei casi di esportazioni in paesi in via di sviluppo, nei quali la vendita è quasi sempre condizionata alla concessione di dilazioni di pagamento a medio termine.
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