Martedì 17 marzo 2020

Firmato il protocollo per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Coronavirus negli ambienti di lavoro

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Il 14 marzo scorso è stato firmato, da sindacati e imprese, un protocollo sulle tutele da garantire ai lavoratori nelle aziende e limitare la diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

"È un protocollo molto chiaro e dettagliato", ha dichiarato la Segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, "che ora va attuato in tutte le aziende ed in tutti i luoghi di lavoro. Definisce con chiarezza tutto quello che le imprese sono obbligate a fare, coinvolgendo i rappresentanti sindacali, per contenere la diffusione del virus e tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori in questa fase di grave emergenza sanitaria, anche utilizzando un periodo di sospensione della produzione e delle attività".

"Si potranno usare gli ammortizzatori sociali, il lavoro agile, una diversa organizzazione aziendale, una nuova gestione degli orari e gli altri strumenti concordati, sino a quando gli interventi di messa in sicurezza del luogo di lavoro non saranno ultimati. È stata una lunga notte di discussione, ma alla fine è prevalso un senso di comune responsabilità e di positiva unità che ci porterà ad adottare tutte quelle soluzioni straordinarie ed urgenti che potranno favorire il contrasto nei luoghi di lavoro alla diffusione del virus in ragione delle specificità di ogni singola realtà produttiva e delle situazioni territoriali. La nostra priorità rimane quella di tutelare la salute ed il reddito di tutti i lavoratori italiani".

Qui il testo del protocollo.


Fonte: https://www.cisl.it
DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Atto dichiarativo di impresa familiare

    L'art. 230 bis del codice civile costituisce una norma di chiusura in quanto regola i rapporti che si vengono ad instaurare tra titolare dell'impresa e suoi collaboratori - parenti e affini - quando tra questi non sia stato configurato un diverso rapporto [quale prestazione di lavoro subordinato (art. 2094 del codice civile), società (art. 2251 del codice civile), associazione in partecipazione (art. 2549 del codice civile), o comunione di azienda (art. 177 del codice civile)].
     Ad ogni modo, quando il rapporto tra familiari risulta inquadrabile nell'ambito dell'impresa familiare, la norma prevede che qualora i collaboratori prestino la loro attività di lavoro in modo continuativo nella famiglia o nell'impresa familiare, gli stessi hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, a partecipare:

    • agli utili dell'impresa familiare;
    • ai beni acquistati con essa e agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale

    Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale

    La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.

    a cura di: Dott. Attilio Romano
  • Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale

    Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale

    Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.

    a cura di: Dott. Attilio Romano

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