Mercoledì 23 marzo 2022

Fino al 31 maggio 2022 procedure semplificate per l'adeguamento degli statuti alle norme del Codice del Terzo Settore

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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L’articolo 66, comma 1, del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 ha prorogato fino al 31 maggio 2022 la scadenza per l’adeguamento degli statuti alle norme inderogabili previste dal Codice del Terzo Settore, con facoltà di ricorrere al procedimento semplificato (cioè facendo ricorso alle maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria).

Le associazioni, che nella fase di adeguamento vorranno apportare anche altre modifiche al proprio statuto o vorranno modificare la natura giuridica (ad es. trasformarsi da Odv ad Aps), dovranno convocare un’assemblea straordinaria, che si potrà svolgere, quindi, anche dopo il 31 maggio 2022.

Sono tenute all’adeguamento dello statuto le seguenti associazioni (costituite prima del 3 agosto 2017):

  • Le organizzazioni di volontariato iscritte al Registro regionale del volontariato;
  • le associazioni di promozione sociale iscritte al Registro regionale della promozione sociale;
  • le associazioni che sono articolazioni territoriali e i circoli affiliati alle associazioni di promozione sociale già iscritte nel Registro Nazionale;
  • le ONLUS iscritte all’Anagrafe regionale delle Onlus.

L’adeguamento dello statuto è necessario per acquisire l’iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore). Il RUNTS, infatti, è divenuto operativo dal 23 novembre 2021. La trasmigrazione delle Odv e delle Aps iscritte nei rispettivi Registri è terminata il 21 febbraio 2022. Entro il 20 agosto stesso anno devono essere poi effettuate dal RUNTS le operazioni di controllo su tutti gli enti trasmigrati.


Vi segnaliamo l'ebook Gli adeguamenti statutari degli Enti del Terzo Settore dopo l’iscrizione al RUNTS (dal 23/11/2021), che ha lo scopo di guidare l’utente nel confezionare lo statuto alle norme contenute nel Dlgs n. 117/2017 al fine di ottenere la qualifica di Ente del terzo settore e potersi iscrivere al Runts e godere delle agevolazioni ad essi riservate.

Questa, invece, la sezione del nostro sito internet dedicata agli Enti del terzo Settore.


DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Costituzione fondo patrimoniale da parte dei coniugi

    Il fondo patrimoniale è disciplinato dagli artt. 167-171 del codice civile, che lo definisce come un complesso di beni determinati che realizzano un patrimonio di destinazione.

    Questo istituto è stato introdotto nell’ordinamento nazionale con la riforma del diritto di famiglia del 1975, L. 151, andando a sostituire il “patrimonio familiare”, che era disciplinato dall’art. 177 del codice civile.
    Esso può essere costituito da uno o da entrambe i coniugi, o da un terzo ed è destinato dal titolare a garantire e soddisfare i bisogni della famiglia.
    La soddisfazione di tali bisogni avviene attraverso i frutti, che derivano dall’impiego dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
    Attraverso questo strumento giuridico i coniugi, quindi, danno vita ad un patrimonio autonomo e separato, costituito per garantire la stabilità economica della famiglia.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Contratto d'affitto di azienda

    L'affitto di azienda è un contratto con il quale un soggetto (locatore o concedente) consente a un terzo (affittuario) il diritto di utilizzare la propria azienda dietro il corrispettivo di un canone. 
    L'istituto è previsto dal codice civile all'art. 2562 che rinvia al precedente art. 2561 che disciplina l'usufrutto dell'azienda. 
    Pertanto sia all'affittuario che all'usufruttuario si applica la medesima disciplina. ?Il contratto di affitto può riguardare l'intera azienda, più aziende possedute dallo stesso imprenditore o un solo ramo dell'attività. Il codice prevede una serie di poteri-doveri in capo all'affittuario in maniera che questi abbia la libertà operativa per gestire l'impresa, ma nello stesso tempo tutela l'interesse del locatore affinché non sia menomata l'efficienza dell'azienda che dovrà ritornare a sua disposizione alla scadenza del contratto. 

    Pertanto l'affittuario:

    • deve operare sotto la ditta che contraddistingue l'azienda;
    • deve gestire l'azienda senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti, oltre alle normali dotazioni di scorte.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Atto dichiarativo di impresa familiare

    L'art. 230 bis del codice civile costituisce una norma di chiusura in quanto regola i rapporti che si vengono ad instaurare tra titolare dell'impresa e suoi collaboratori - parenti e affini - quando tra questi non sia stato configurato un diverso rapporto [quale prestazione di lavoro subordinato (art. 2094 del codice civile), società (art. 2251 del codice civile), associazione in partecipazione (art. 2549 del codice civile), o comunione di azienda (art. 177 del codice civile)].
     Ad ogni modo, quando il rapporto tra familiari risulta inquadrabile nell'ambito dell'impresa familiare, la norma prevede che qualora i collaboratori prestino la loro attività di lavoro in modo continuativo nella famiglia o nell'impresa familiare, gli stessi hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, a partecipare:

    • agli utili dell'impresa familiare;
    • ai beni acquistati con essa e agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
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