Si ricorda che i contribuenti titolari di un'utenza elettrica per uso domestico residenziale, non detentori di apparecchio televisivo sono tenuti entro il 31 gennaio, al fine di evitare l'addebito del canone TV in bolletta, a dichiarare che in nessuna delle abitazioni dove è attivata l'utenza elettrica a loro intestata è presente un apparecchio tv, sia proprio che di un componente della loro famiglia anagrafica.
Per fare questo devono presentare la dichiarazione sostitutiva con l'apposito modello presente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.
Il modello deve essere presentato direttamente dal contribuente o dall'erede tramite l'applicazione web sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel, oppure tramite gli intermediari abilitati.
Nei casi in cui non sia possibile l'invio telematico, il modello può essere inviato, unito ad un valido documento di riconoscimento, tramite raccomandata senza busta, all'indirizzo: Agenzia delle entrate - Direzione Provinciale I di Torino - Ufficio Canone TV - Casella postale 22 - 10121 Torino.
Contratto preliminare di locazione commerciale
Secondo l’art. 1571 c.c. la locazione è il contratto con il quale una parte (locatore) si obbliga a far godere all’altra (locatario o conduttore) una cosa mobile o immobile per un dato tempo verso un determinato corrispettivo (canone).
Se il contratto di locazione ha ad oggetto immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, viene comunemente definito “contratto di locazione commerciale” ed è disciplinato nel Capo II della L. n. 392/78, che ne regola, in particolare, la durata, la rinnovazione, il rilascio dell’immobile, l’aggiornamento del canone, l’indennità per perdita di avviamento, la sub locazione, la successione nel contratto, il diritto di prelazione e il diritto di riscatto.
Sono, inoltre, applicabili alla locazione commerciale gli artt. 7–11 della stessa L. n. 392/78 in tema di clausola di scioglimento in caso di alienazione, spese di registrazione, oneri accessori, assemblea dei condomini e deposito cauzionale.
La legislazione in tema di locazione commerciale è molto scarna ed è stata integrata da copiosa giurisprudenza di cui, nei limiti della presente opera, si riportano le massime rilevanti.
Contratto d'affitto di azienda
L'affitto di azienda è un contratto con il quale un soggetto (locatore o concedente) consente a un terzo (affittuario) il diritto di utilizzare la propria azienda dietro il corrispettivo di un canone.
L'istituto è previsto dal codice civile all'art. 2562 che rinvia al precedente art. 2561 che disciplina l'usufrutto dell'azienda.
Pertanto sia all'affittuario che all'usufruttuario si applica la medesima disciplina. ?Il contratto di affitto può riguardare l'intera azienda, più aziende possedute dallo stesso imprenditore o un solo ramo dell'attività. Il codice prevede una serie di poteri-doveri in capo all'affittuario in maniera che questi abbia la libertà operativa per gestire l'impresa, ma nello stesso tempo tutela l'interesse del locatore affinché non sia menomata l'efficienza dell'azienda che dovrà ritornare a sua disposizione alla scadenza del contratto.
Pertanto l'affittuario:
Software in Ms-Excel per la determinazione dell’aggiornamento annuale dei canoni di locazione, con applicazione automatica dell’indice FOI in base alla data di decorrenza dell’aggiornamento del canone.
Il software consente anche la determinazione annuale dell’imposta di registro dovuta, la creazione tramite Ms-Word delle lettere da inviare al conduttore e la creazione dell’F24 Elide per il versamento dell’imposta di registro dovuta annualmente.
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