Martedì 21 maggio 2024

Enti filantropici: documento di analisi sugli schemi di bilancio

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Il Consiglio nazionale dei commercialisti, in collaborazione con l'Associazione Italiana Fondazioni e Enti Filantropici (Assifero), ha pubblicato il “Documento di ricerca in materia di Schemi di bilancio per gli Enti del Terzo Settore – Peculiarità degli Enti Filantropici”.

Il Codice del Terzo settore, infatti, ha riconosciuto formalmente la figura degli enti filantropici quali “enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione riconosciuta o di fondazione al fine di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale”.

Gli enti filantropici iscritti nel RUNTS, destinando risorse sul territorio per lo svolgimento di attività di interesse per le comunità di riferimento, hanno un peso rilevante all’interno del Terzo settore. Le risorse necessarie allo svolgimento della propria attività originano principalmente da contributi pubblici e privati, erogazioni liberali e lasciti testamentari, rendite finanziarie e patrimoniali.
Le tipicità di questi enti, si legge nel Comunicato stampa congiunto, comportano anche modelli gestionali particolari e la necessità di prevedere nell’ambito della rendicontazione finanziaria, specifiche accortezze espositive e informative, per raggiungere un livello di trasparenza sempre più alto.

Il Consiglio Nazionale e Assifero hanno quindi formulato alcune proposte di integrazione tecniche delle norme vigenti per la redazione del bilancio d’esercizio, con lo scopo, da un lato di supportare già oggi gli operatori del settore, dall'altro di fornire al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all’Organismo Italiano di Contabilità motivi di riflessione da sviluppare in sede di aggiornamento delle disposizioni contabili.


Fonte: https://commercialisti.it
DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Costituzione fondo patrimoniale da parte dei coniugi

    Il fondo patrimoniale è disciplinato dagli artt. 167-171 del codice civile, che lo definisce come un complesso di beni determinati che realizzano un patrimonio di destinazione.

    Questo istituto è stato introdotto nell’ordinamento nazionale con la riforma del diritto di famiglia del 1975, L. 151, andando a sostituire il “patrimonio familiare”, che era disciplinato dall’art. 177 del codice civile.
    Esso può essere costituito da uno o da entrambe i coniugi, o da un terzo ed è destinato dal titolare a garantire e soddisfare i bisogni della famiglia.
    La soddisfazione di tali bisogni avviene attraverso i frutti, che derivano dall’impiego dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
    Attraverso questo strumento giuridico i coniugi, quindi, danno vita ad un patrimonio autonomo e separato, costituito per garantire la stabilità economica della famiglia.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Formulario del professionista d’impresa

    Formulario del professionista d’impresa

    Il formulario del professionista d’impresa, guida, in maniera pratica ed efficace, alla stipula delle diverse tipologie di contratti, quali l’affitto d’azienda, l’agenzia, l’assicurazione e l’associazione in partecipazione per citarne alcuni. 
    L'opera raccoglie un'ampia varietà di formule relative alla gestione della vita d’impresa e, grazie al suo taglio pratico, offre un ausilio indispensabile per orientare gli operatori del settore in una materia connotata da un crescente grado di complessità per effetto dei ripetuti interventi del legislatore e delle continue elaborazioni giurisprudenziali.

    a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l. e Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Contratto d'affitto di azienda

    L'affitto di azienda è un contratto con il quale un soggetto (locatore o concedente) consente a un terzo (affittuario) il diritto di utilizzare la propria azienda dietro il corrispettivo di un canone. 
    L'istituto è previsto dal codice civile all'art. 2562 che rinvia al precedente art. 2561 che disciplina l'usufrutto dell'azienda. 
    Pertanto sia all'affittuario che all'usufruttuario si applica la medesima disciplina. ?Il contratto di affitto può riguardare l'intera azienda, più aziende possedute dallo stesso imprenditore o un solo ramo dell'attività. Il codice prevede una serie di poteri-doveri in capo all'affittuario in maniera che questi abbia la libertà operativa per gestire l'impresa, ma nello stesso tempo tutela l'interesse del locatore affinché non sia menomata l'efficienza dell'azienda che dovrà ritornare a sua disposizione alla scadenza del contratto. 

    Pertanto l'affittuario:

    • deve operare sotto la ditta che contraddistingue l'azienda;
    • deve gestire l'azienda senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti, oltre alle normali dotazioni di scorte.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis

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