Ottenere la qualifica di Ets con l’iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore comporta una serie di agevolazioni. Ma è richiesta una maggiore trasparenza, con la previsione di una particolare attenzione alle procedure e alla gestione delle attività, con un’apertura sempre rivolta alla pubblicità esterna.
Tra le indicazioni di carattere amministrativo previste dalla nuove norme, ci sono una serie di obblighi relativi alle redazione del bilancio di esercizio, alla relazione di missione e all’adozione delle scritture contabili.
In particolare, è prevista la redazione del bilancio o del rendiconto. A seconda della grandezza dell’ente. La redazione del bilancio o del rendiconto permette di “leggere” l’andamento economico e gestionale di un ente. Ma non solo. La riforma legittima un altro strumento fondamentale per comprendere l’efficacia dell’azione di un Ets: il bilancio sociale. Strumento questo che permette di tenere conto dell’impatto sociale e ambientale dell’ente e delle sue attività. In alcuni casi è previsto anche un organo di controllo o revisore legale dei conti.
L’e-book Enti del terzo settore: rendicontazione, controllo e trasparenza. Agevolazioni fiscali e pubbliche analizza i principi di rendicontazione e contabili necessari per adeguarsi al principio di trasparenza. Quest’ultimo, elemento necessario per ottenere le agevolazioni fiscali e pubbliche riservate agli Ets.
Costituzione fondo patrimoniale da parte dei coniugi
Il fondo patrimoniale è disciplinato dagli artt. 167-171 del codice civile, che lo definisce come un complesso di beni determinati che realizzano un patrimonio di destinazione.
Questo istituto è stato introdotto nell’ordinamento nazionale con la riforma del diritto di famiglia del 1975, L. 151, andando a sostituire il “patrimonio familiare”, che era disciplinato dall’art. 177 del codice civile.
Esso può essere costituito da uno o da entrambe i coniugi, o da un terzo ed è destinato dal titolare a garantire e soddisfare i bisogni della famiglia.
La soddisfazione di tali bisogni avviene attraverso i frutti, che derivano dall’impiego dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
Attraverso questo strumento giuridico i coniugi, quindi, danno vita ad un patrimonio autonomo e separato, costituito per garantire la stabilità economica della famiglia.
Formulario del professionista d’impresa
Il formulario del professionista d’impresa, guida, in maniera pratica ed efficace, alla stipula delle diverse tipologie di contratti, quali l’affitto d’azienda, l’agenzia, l’assicurazione e l’associazione in partecipazione per citarne alcuni.
L'opera raccoglie un'ampia varietà di formule relative alla gestione della vita d’impresa e, grazie al suo taglio pratico, offre un ausilio indispensabile per orientare gli operatori del settore in una materia connotata da un crescente grado di complessità per effetto dei ripetuti interventi del legislatore e delle continue elaborazioni giurisprudenziali.
Contratto d'affitto di azienda
L'affitto di azienda è un contratto con il quale un soggetto (locatore o concedente) consente a un terzo (affittuario) il diritto di utilizzare la propria azienda dietro il corrispettivo di un canone.
L'istituto è previsto dal codice civile all'art. 2562 che rinvia al precedente art. 2561 che disciplina l'usufrutto dell'azienda.
Pertanto sia all'affittuario che all'usufruttuario si applica la medesima disciplina. ?Il contratto di affitto può riguardare l'intera azienda, più aziende possedute dallo stesso imprenditore o un solo ramo dell'attività. Il codice prevede una serie di poteri-doveri in capo all'affittuario in maniera che questi abbia la libertà operativa per gestire l'impresa, ma nello stesso tempo tutela l'interesse del locatore affinché non sia menomata l'efficienza dell'azienda che dovrà ritornare a sua disposizione alla scadenza del contratto.
Pertanto l'affittuario:
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