Giovedì 16 aprile 2020

Emergenza Coronavirus: servizi essenziali online dell'Agenzia Entrate in modalità semplificata

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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L'Agenzia delle Entrate ha semplificato, per tutta la durata dell'emergenza sanitaria, le procedure per richiedere, anche tramite e-mail o pec, alcuni servizi che normalmente vengono erogati presso gli sportelli degli uffici territoriali.
L'Agenzia ricorda che molte pratiche fiscali possono essere gestite utilizzando i servizi dell'Agenzia, con o senza registrazione.

Coloro che fossero già in possesso delle credenziali per accedere ai servizi telematici (Fisconline, Entratel o Spid) sono invitati a continuiare ad usare gli appositi servizi già presenti all'interno dell'area autenticata.

Questi i servizi disponibili in modalità semplificata:

Richiesta certificati
Codice fiscale e tessera sanitaria
Dichiarazione di successione
Registrazione atti privati
Rimborsi fiscali
Abilitazione servizi telematici
Assistenza

Relativamente al primo servizio, ad esempio, le imprese possono richiedere i certificati (per esempio, carichi pendenti, residenza fiscale) tramite pec del soggetto interessato. Al messaggio dovranno essere allegati:

  • copia della richiesta sottoscritta dal rappresentante legale (o suo delegato) con firma autografa o richiesta sottoscritta con firma digitale
  • eventuale documentazione allegata
  • copia del documento di identità del richiedente, della delega e del documento d'identità del delegante
  • attestazione di versamento (F24) dell'imposta di bollo dovuto sia per l'istanza che per il certificato, nonché dei diritti di ricerca (c.d. tributi speciali). Il versamento potrà avvenire tramite i servizi telematici dell'Agenzia (F24 web), con i sistemi di home banking o con modello F24 ordinario utilizzando il codice tributo 1599 per l'imposta di bollo (€ 32,00) e il codice 1538 per i tributi speciali nella misura di € 12,40, salvo richiesta di integrazione da parte dell'ufficio.

Il certificato, sottoscritto digitalmente dal responsabile dell'ufficio o da un suo delegato, sarà trasmesso all'indirizzo pec utilizzato per la richiesta.


Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Cessione di credito

    La cessione di credito è un contratto in base al quale un soggetto (cedente) trasferisce ad un altro soggetto (cessionario o factor) tutti o parte dei crediti presenti e/o futuri, derivanti dalla propria attività imprenditoriale e vantati nei confronti di terzi.
    Il contratto richiede la consegna dei documenti da cui risulta il credito stesso, con l’ovvia conseguenza del passaggio al cessionario di tutti i diritti, compresi anche i privilegi, che accedono al credito stesso.
    Affinchè la cessione esplichi la sua efficacia, deve essere notificata al debitore ceduto. In seguito alla notifica i terzi creditori del cedente non avranno più titolo a valersi su un credito non più nella sfera di disponibilità dello stesso cedente, essendone stata trasferita la titolarità in capo al cessionario.

    La cessione di credito è anche conosciuta con il termine di derivazione inglese "Factoring" che non necessariamente che prevede la cessione del credito pura e semplice ma innanzi tutto la fornitura di una serie di servizi di gestione del credito da parte del factor (cessionario) tra cui: contabilizzazione, gestione e riscossione dei crediti. Insieme a questi servizi il contratto di factoring può contenere la garanzia dell'eventuale inadempimento dei debitori e la possibilità di finanziamenti al cedente sia attraverso la concessione di prestiti, sia attraverso il pagamento anticipato dei crediti ceduti. (Full Factoring).

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Ricorsi per decadenza dei termini: avviso di accertamento e cartella di pagamento

    Ricorsi per decadenza dei termini: avviso di accertamento e cartella di pagamento

    Due modelli di ricorso utili a eccepire la decadenza del potere impositivo e di riscossione dell’amministrazione finanziaria, nei casi di notifica tardiva di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, anche alla luce della normativa emergenziale COVID-19.

    a cura di: Dott. Attilio Romano
  • Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale

    Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale

    La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.

    a cura di: Dott. Attilio Romano

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