Venerdì 8 maggio 2020

Dichiarazione precompilata: le novità del 2020

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Nella dichiarazione precompilata 2020 si moltiplicano le informazioni sugli oneri e sulle spese deducibili e detraibili: oltre alle informazioni già presenti nelle dichiarazioni degli anni precedenti, infatti, quest'anno le informazioni sulle spese sanitarie sono più numerose. Sono infatti inserite le spese per le prestazioni sanitarie erogate dai seguenti professionisti sanitari:

  • tecnici sanitari di laboratorio biomedico
  • tecnici audiometristi
  • tecnici audioprotesisti
  • tecnici ortopedici
  • dietisti
  • tecnici di neurofisiopatologia
  • tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
  • igienisti dentali
  • fisioterapisti
  • logopedisti
  • podologi
  • ortottisti e assistenti di oftalmologia
  • terapisti della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva
  • tecnici della riabilitazione psichiatrica
  • terapisti occupazionali
  • educatori professionali
  • tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
  • assistenti sanitari
  • biologi.

Sono inoltre presenti le spese sanitarie per le prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari e dalla farmacia dell'Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi di Guerra.

Più complete anche le informazioni sui contributi versati per i lavoratori domestici. In particolare, sono presenti anche i contributi previdenziali versati all'INPS con lo strumento del "Libretto di famiglia".

Questi nuovi oneri e spese si aggiungono a quelli già considerati negli scorsi anni dall'Agenzia delle Entrate:

  • le spese sanitarie e relativi rimborsi
  • le spese veterinarie
  • gli interessi passivi sui mutui in corso
  • i premi assicurativi
  • i contributi previdenziali e assistenziali
  • i contributi versati per lavoratori domestici
  • le spese universitarie e relativi rimborsi
  • le spese funebri
  • i contributi versati alla previdenza complementare
  • i bonifici riguardanti le spese per interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica degli edifici
  • le spese sostenute su parti comuni condominiali, per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di risparmio energetico, di sistemazione a verde degli immobili (bonus verde) e per l'arredo degli immobili ristrutturati
  • i contributi versati a enti o casse aventi fine assistenziale
  • le spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi
  • i contributi detraibili versati alle società di mutuo soccorso
  • le erogazioni liberali effettuate alle Onlus, alle associazioni di promozione sociale, alle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e alle fondazioni e associazioni aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, se comunicate in quanto l'invio è facoltativo.

Infine, sono presenti anche gli oneri detraibili sostenuti dal contribuente e riconosciuti dal sostituto, riportati nella Certificazione Unica, oltre a quelli ricavati dalla dichiarazione dello scorso anno che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali (per esempio, le spese per ristrutturazioni edilizie o risparmio energetico).


Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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  • Contratto preliminare di locazione commerciale

    Secondo l’art. 1571 c.c. la locazione è il contratto con il quale una parte (locatore) si obbliga a far godere all’altra (locatario o conduttore) una cosa mobile o immobile per un dato tempo verso un determinato corrispettivo (canone).

    Se il contratto di locazione ha ad oggetto immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, viene comunemente definito “contratto di locazione commerciale” ed è disciplinato nel Capo II della L. n. 392/78, che ne regola, in particolare, la durata, la rinnovazione, il rilascio dell’immobile, l’aggiornamento del canone, l’indennità per perdita di avviamento, la sub locazione, la successione nel contratto, il diritto di prelazione e il diritto di riscatto. 
    Sono, inoltre, applicabili alla locazione commerciale gli artt. 7–11 della stessa L. n. 392/78 in tema di clausola di scioglimento in caso di alienazione, spese di registrazione, oneri accessori, assemblea dei condomini e deposito cauzionale.
    La legislazione in tema di locazione commerciale è molto scarna ed è stata integrata da copiosa giurisprudenza di cui, nei limiti della presente opera, si riportano le massime rilevanti.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025: spese sanitarie

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    a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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