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Martedì 26 luglio 2022

Dichiarazione dei redditi: le detrazioni per le spese di istruzione non universitaria

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Nella circolare "omnibus" (Circolare n. 24/E) pubblicata il 7 luglio 2022, nella quale l'Agenzia delle Entrate risponde ai dubbi degli operatori, Caf e professionisti, che andranno ad affiancare i cittadini nella presentazione della dichiarazione dei redditi, vengono forniti chiarimenti anche relativamente alla detrazione dall'imposta lorda di oneri e spese come, ad esempio, le detrazioni relative alle spese per l'istruzione diverse da quelle universitarie.

In merito l'Agenzia precisa che sono detraibili, nella misura del 19%, le spese di istruzione diverse da quelle universitarie. In particolare, quelle per la frequenza di scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado, scuole secondarie di secondo grado, sia statali sia paritarie private e degli enti locali.
Inoltre, sono detraibili, in quanto connesse alla frequenza scolastica, le spese sostenute: per la mensa scolastica, per i servizi scolastici integrativi, quali l'assistenza al pasto e il pre e post scuola, per le gite scolastiche, per l'assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa deliberato dagli organi d'istituto e per il servizio di trasporto scolastico.

Non sono detraibili, invece, le spese di istruzione diverse da quelle universitarie sostenute all'estero, nonché quelle relative all'acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado.


Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Quietanza di pagamento

    La quietanza è una dichiarazione scritta con la quale il soggetto attivo di un rapporto obbligatorio (creditore) afferma di aver ricevuto il pagamento essa indicato. Essa rientra nella categoria della dichiarazione di scienza con funzione di prova documentale precostituita.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Diffida a risarcire il danno

    La diffida ad adempiere è una dichiarazione scritta con cui si intima al gestore o venditore il rispetto del contratto entro un congruo termine (non inferiore a 15 giorni), con espressa avvertenza che in caso contrario il contratto si intenderà senz'altro risolto.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Contratto preliminare di locazione commerciale

    Secondo l’art. 1571 c.c. la locazione è il contratto con il quale una parte (locatore) si obbliga a far godere all’altra (locatario o conduttore) una cosa mobile o immobile per un dato tempo verso un determinato corrispettivo (canone).

    Se il contratto di locazione ha ad oggetto immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, viene comunemente definito “contratto di locazione commerciale” ed è disciplinato nel Capo II della L. n. 392/78, che ne regola, in particolare, la durata, la rinnovazione, il rilascio dell’immobile, l’aggiornamento del canone, l’indennità per perdita di avviamento, la sub locazione, la successione nel contratto, il diritto di prelazione e il diritto di riscatto. 
    Sono, inoltre, applicabili alla locazione commerciale gli artt. 7–11 della stessa L. n. 392/78 in tema di clausola di scioglimento in caso di alienazione, spese di registrazione, oneri accessori, assemblea dei condomini e deposito cauzionale.
    La legislazione in tema di locazione commerciale è molto scarna ed è stata integrata da copiosa giurisprudenza di cui, nei limiti della presente opera, si riportano le massime rilevanti.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis

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