Martedì 20 aprile 2021

Detrazione Irpef per spese sanitarie acquistate "online"

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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In una risposta pubblicata sul portale FiscoOggi l'Agenzia delle Entrate conferma che la detrazione dall’Irpef spetta anche per le spese per farmaci o medicinali, anche veterinari, acquistati on line da farmacie ed esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza, ricordando però, che la vendita on line di farmaci in Italia è consentita solo per quei prodotti per i quali non è richiesta la prescrizione medica.

Per ottenere la detrazione, spiega l'Agenzia, occorre che la spesa risulti certificata da fattura o da scontrino fiscale (cosiddetto scontrino parlante), in cui devono essere specificati la natura (farmaco o medicinale, OTC, eccetera), la qualità (codice alfanumerico) e la quantità dei prodotti acquistati nonché il codice fiscale dell’acquirente.
Le diciture “farmaco” o “medicinale” possono essere indicate anche attraverso sigle e terminologie chiaramente riferibili ai farmaci, quali “OTC” (Over The Counter o medicinali da banco), “SOP” (senza obbligo di prescrizione), “Omeopatico”, o abbreviazioni come “med” e “f.co”.

 


Fonte: https://www.fiscooggi.it
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  • Quietanza di pagamento

    La quietanza è una dichiarazione scritta con la quale il soggetto attivo di un rapporto obbligatorio (creditore) afferma di aver ricevuto il pagamento essa indicato. Essa rientra nella categoria della dichiarazione di scienza con funzione di prova documentale precostituita.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Diffida a risarcire il danno

    La diffida ad adempiere è una dichiarazione scritta con cui si intima al gestore o venditore il rispetto del contratto entro un congruo termine (non inferiore a 15 giorni), con espressa avvertenza che in caso contrario il contratto si intenderà senz'altro risolto.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Contratto preliminare di locazione commerciale

    Secondo l’art. 1571 c.c. la locazione è il contratto con il quale una parte (locatore) si obbliga a far godere all’altra (locatario o conduttore) una cosa mobile o immobile per un dato tempo verso un determinato corrispettivo (canone).

    Se il contratto di locazione ha ad oggetto immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, viene comunemente definito “contratto di locazione commerciale” ed è disciplinato nel Capo II della L. n. 392/78, che ne regola, in particolare, la durata, la rinnovazione, il rilascio dell’immobile, l’aggiornamento del canone, l’indennità per perdita di avviamento, la sub locazione, la successione nel contratto, il diritto di prelazione e il diritto di riscatto. 
    Sono, inoltre, applicabili alla locazione commerciale gli artt. 7–11 della stessa L. n. 392/78 in tema di clausola di scioglimento in caso di alienazione, spese di registrazione, oneri accessori, assemblea dei condomini e deposito cauzionale.
    La legislazione in tema di locazione commerciale è molto scarna ed è stata integrata da copiosa giurisprudenza di cui, nei limiti della presente opera, si riportano le massime rilevanti.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis

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