L'art. 1 della bozza del cosiddetto D.L. "Sostegni" prevede, con lo scopo di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
Non sono quindi previsti specifici codici ATECO, come per il DL "Ristori".
Il contributo, in particolare, spetta esclusivamente ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019, a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio e febbraio 2021 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio e febbraio 2019. Ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti del calo del fatturato.
L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio e febbraio 2021 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio e febbraio 2019 come segue:
In ogni caso, si legge nella bozza, l’importo del contributo non può essere superiore a 150.000 euro ed è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Il contributo a fondo perduto è riconosciuto, a scelta irrevocabile del contribuente, sotto forma di contributo diretto o di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.
I soggetti interessati al contributo devono presentare, esclusivamente in via telematica, un'istanza all’Agenzia delle entrate, con l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti e della modalità prescelta di attribuzione del contributo, che deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.
Con apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate saranno definite le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo ed i termini di presentazione.
Contratto di affitto di fondo agricolo
L’affitto agricolo è un contratto con cui il locatore si obbliga a concedere all’affittuario un’azienda o un fondo, per uso agricolo e perché ne raccolga i frutti ed i proventi, e l’affittuario si obbliga a pagargli in corrispettivo un fitto. Il fitto può consistere in denaro, in una quota dei frutti (mezzadria) o in una prestazione in natura.
Costituzione fondo patrimoniale da parte dei coniugi
Il fondo patrimoniale è disciplinato dagli artt. 167-171 del codice civile, che lo definisce come un complesso di beni determinati che realizzano un patrimonio di destinazione.
Questo istituto è stato introdotto nell’ordinamento nazionale con la riforma del diritto di famiglia del 1975, L. 151, andando a sostituire il “patrimonio familiare”, che era disciplinato dall’art. 177 del codice civile.
Esso può essere costituito da uno o da entrambe i coniugi, o da un terzo ed è destinato dal titolare a garantire e soddisfare i bisogni della famiglia.
La soddisfazione di tali bisogni avviene attraverso i frutti, che derivano dall’impiego dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
Attraverso questo strumento giuridico i coniugi, quindi, danno vita ad un patrimonio autonomo e separato, costituito per garantire la stabilità economica della famiglia.
Ricorsi per decadenza dei termini: avviso di accertamento e cartella di pagamento
Due modelli di ricorso utili a eccepire la decadenza del potere impositivo e di riscossione dell’amministrazione finanziaria, nei casi di notifica tardiva di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, anche alla luce della normativa emergenziale COVID-19.
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