Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 26 del 28 marzo ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per agevolazioni in materia energetica, salute e adempimenti fiscali (il c.d. Decreto "bollette").
Rispetto alle agevolazioni per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale viene previsto che, per il secondo trimestre dell'anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale per le famiglie economicamente svantaggiate, siano rideterminate dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) tenendo conto dei risparmi derivanti dall’effettivo utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale per l'anno 2022.
Sempre per il secondo trimestre dell'anno viene ridotta l'Iva al 5% e gli oneri generali nel settore gas e, dal 1° ottobre e fino al 31 dicembre 2023, viene riconosciuto un contributo mensile ai clienti domestici residenti, erogato in quota fissa e differenziato in base alle zone climatiche, nel caso in cui il prezzo del gas superi determinate soglie.
Fino al 30 giugno, poi, le imprese continueranno a beneficiare del contributo straordinario in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, sotto forma di credito d'imposta, qualora il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2023, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al medesimo trimestre del 2019.
I crediti d'imposta per le imprese:
Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025
La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.
Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025: premessa
Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025: Superbonus
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