Martedì 23 novembre 2021

Cumulo contributo Nuova Sabatini e Credito imposta 4.0: gli istituti di credito possono concedere finanziamenti legati all'acquisto di beni di strumentali prima del Decreto MISE

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Per ottenere il contributo cumulato del 60% sui beni in consegna entro il 30 giugno 2022 relativi alle misure "Nuova Sabatini" e "credito d'imposta per beni 4.0" i requisiti operativi (di seguito elencati) devono essere soddisfatti entro il 31 dicembre 2021.

Le imprese che vogliono usufruire della doppia agevolazione devono, quindi, rispettare i seguenti criteri:

  • da una parte versare il 20% del credito d'imposta per beni 4.0 entro la fine dell'anno in corso;
  • dall'altra devono effettuarlo in tempi utili per non perdere gli incentivi legati alla Nuova Sabatini.

Pertanto, se la data di stipula del contratto di finanziamento di un bene strumentale 4.0 è, ad esempio, il 31 marzo 2021, gli investimenti devono essere conclusi entro il 31 marzo 2022.  Mentre ai fini del credito di imposta, la consegna del bene e l'interconnessione devono, necessariamente, avvenire entro il 30 giugno 2022 con ordine accettato e versamento di acconti almeno pari al 20% entro il 31 dicembre 2021.

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DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Costituzione fondo patrimoniale da parte dei coniugi

    Il fondo patrimoniale è disciplinato dagli artt. 167-171 del codice civile, che lo definisce come un complesso di beni determinati che realizzano un patrimonio di destinazione.

    Questo istituto è stato introdotto nell’ordinamento nazionale con la riforma del diritto di famiglia del 1975, L. 151, andando a sostituire il “patrimonio familiare”, che era disciplinato dall’art. 177 del codice civile.
    Esso può essere costituito da uno o da entrambe i coniugi, o da un terzo ed è destinato dal titolare a garantire e soddisfare i bisogni della famiglia.
    La soddisfazione di tali bisogni avviene attraverso i frutti, che derivano dall’impiego dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
    Attraverso questo strumento giuridico i coniugi, quindi, danno vita ad un patrimonio autonomo e separato, costituito per garantire la stabilità economica della famiglia.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Atto costitutivo circoli

    Non è richiesta una forma determinata né per la costituzione dell’associazione non riconosciuta, né per i singoli contratti di adesione.
    Solo quando all’atto della costituzione o della singola adesione vi siano conferimenti di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato, è obbligatoria la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata a pena di nullità (art. 1350 c.c.).

    In tutti gli altri casi si può ricorrere all’atto pubblico, alla scrittura privata o anche ad un accordo verbale, purché venga espressa da più persone l’intenzione di svolgere in modo continuativo un’attività di comune interesse e di destinare a tale scopo un’organizzazione e i mezzi patrimoniali necessari.
    La costituzione può essere immediata o progressiva.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Atto dichiarativo di impresa familiare

    L'art. 230 bis del codice civile costituisce una norma di chiusura in quanto regola i rapporti che si vengono ad instaurare tra titolare dell'impresa e suoi collaboratori - parenti e affini - quando tra questi non sia stato configurato un diverso rapporto [quale prestazione di lavoro subordinato (art. 2094 del codice civile), società (art. 2251 del codice civile), associazione in partecipazione (art. 2549 del codice civile), o comunione di azienda (art. 177 del codice civile)].
     Ad ogni modo, quando il rapporto tra familiari risulta inquadrabile nell'ambito dell'impresa familiare, la norma prevede che qualora i collaboratori prestino la loro attività di lavoro in modo continuativo nella famiglia o nell'impresa familiare, gli stessi hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, a partecipare:

    • agli utili dell'impresa familiare;
    • ai beni acquistati con essa e agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis

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