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Giovedì 12 novembre 2020

Credito IVA compensabile anche in caso di omessa dichiarazione

a cura di: Avv. Paolo Alliata
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La CTR della Lombardia accoglieva l'appello erariale valorizzando la dichiarazione tardivamente inviata - quindi da considerarsi omessa - alla stregua di condicio sine qua non per la fruibilità del credito relativo all'anno precedente.

La contribuente ha impugnato la sentenza d'appello con ricorso per cassazione.
La CTR ha ritenuto che non potesse essere riconosciuto il credito d'imposta utilizzato dal contribuente, maturato con riferimento al 2008, in quanto la relativa dichiarazione (modello unico) era stata tardivamente presentata in relazione all'annualità in parola.

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 25262 del 10.11.2020 ritiene che tale decisione si pone in contrasto con il condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui, ove l'Amministrazione finanziaria recuperi, ai sensi dell'art. 36 -bis d.P.R n. 600 del 1973 e dell'art. 54- bis d.P.R. n. 633 del 1972, un credito esposto nella dichiarazione oggetto di liquidazione, maturato in una annualità per la quale la dichiarazione risulti omessa, il contribuente può dimostrare, mediante la produzione di idonea documentazione, l'effettiva esistenza del credito non dichiarato, ed in tal modo viene posto nella medesima condizione in cui si sarebbe trovato (salvo sanzioni ed interessi) qualora avesse presentato correttamente la dichiarazione, ciò sia in quanto il suo diritto nasce dalla legge, non dalla dichiarazione, e si concretizza in presenza dei presupposti (v. Cass. sez. un. n. 17757 del 2016, in tema di detrazioni IVA; v. Cass. sez. un. n. 17758 del 2016, in tema di ammissibilità dei controlli automatizzati; v. per una fattispecie analoga a quella ora in trattazione Cass. n. 31433 del 2018), sia in quanto, in sede contenziosa, ci si può sempre opporre alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria (Cass. n. 13378 del 2016, in tema di imposte sui redditi).

Nella fattispecie esaminata, l'Agenzia delle Entrate nega l'esistenza del credito sulla base del rilievo formale dell'omessa presentazione della dichiarazione controllata, profilo invero superabile alla luce della richiamata giurisprudenza.

La violazione formale è, infatti, emendabile, sul piano del rapporto impositivo, qualora si disponga ugualmente, in relazione ai crediti non dichiarati, delle informazioni necessarie per dimostrare il diritto vantato dal contribuente, in quanto ciò risponde alla forza espansiva dei principi sopra ricordati, sancendone l'affrancazione dagli obblighi dichiarativi.
Il ricorso del contribuente veniva pertanto accolto.

Per il testo integrale clicca qui.
DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Cessione di credito

    La cessione di credito è un contratto in base al quale un soggetto (cedente) trasferisce ad un altro soggetto (cessionario o factor) tutti o parte dei crediti presenti e/o futuri, derivanti dalla propria attività imprenditoriale e vantati nei confronti di terzi.
    Il contratto richiede la consegna dei documenti da cui risulta il credito stesso, con l’ovvia conseguenza del passaggio al cessionario di tutti i diritti, compresi anche i privilegi, che accedono al credito stesso.
    Affinchè la cessione esplichi la sua efficacia, deve essere notificata al debitore ceduto. In seguito alla notifica i terzi creditori del cedente non avranno più titolo a valersi su un credito non più nella sfera di disponibilità dello stesso cedente, essendone stata trasferita la titolarità in capo al cessionario.

    La cessione di credito è anche conosciuta con il termine di derivazione inglese "Factoring" che non necessariamente che prevede la cessione del credito pura e semplice ma innanzi tutto la fornitura di una serie di servizi di gestione del credito da parte del factor (cessionario) tra cui: contabilizzazione, gestione e riscossione dei crediti. Insieme a questi servizi il contratto di factoring può contenere la garanzia dell'eventuale inadempimento dei debitori e la possibilità di finanziamenti al cedente sia attraverso la concessione di prestiti, sia attraverso il pagamento anticipato dei crediti ceduti. (Full Factoring).

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
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    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
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    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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