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Giovedì 3 giugno 2021

Crediti compensabili in F24: limite massimo a 2 milioni per il 2021

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Il decreto Sostegni bis (art. 22, D.L. n. 73/2021) prevede che, per l'anno 2021, il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili (ex art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997) ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, previsto dall'art. 34, comma 1, primo periodo, della legge n. 388/2000 "è elevato a 2 milioni di euro".

Ricordiamo che il limite ordinario di 700.000 era stato innalzato, per l'anno 2020 a 1 milione di euro (decreto Rilancio - art. 147, comma 1, D.L. n. 34/2020).

Restano comunque in vigore tutte le disposizioni che prevedono deroghe ai limiti massimi.

Il decreto Sostegni bis è entrato in vigore il 26 maggio 2021 e il nuovo limite riguarda l'ammontare cumulativo dei crediti d'imposta e dei contributi che dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 sono utilizzati in compensazione orizzontale (ex art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997) ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale.


DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Contratto di forfaiting

    Il forfaiting può essere definito come una tecnica finanziaria che permette lo smobilizzo dei crediti derivanti da operazioni di esportazione con pagamento dilazionato a medio termine.
    La sua recente origine risale agli anni sessanta, quando gli operatori della Germania occidentale trovavano conveniente smobilizzare presso istituti finanziari elvetici i propri crediti da esportazioni effettuate nei paesi del blocco sovietico, garantiti da banche di Stato.

    Attualmente il forfaiting è diffuso in tutto il mondo e il suo utilizzo risulta particolarmente utile nei casi di esportazioni in paesi in via di sviluppo, nei quali la vendita è quasi sempre condizionata alla concessione di dilazioni di pagamento a medio termine.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Cessione di credito

    La cessione di credito è un contratto in base al quale un soggetto (cedente) trasferisce ad un altro soggetto (cessionario o factor) tutti o parte dei crediti presenti e/o futuri, derivanti dalla propria attività imprenditoriale e vantati nei confronti di terzi.
    Il contratto richiede la consegna dei documenti da cui risulta il credito stesso, con l’ovvia conseguenza del passaggio al cessionario di tutti i diritti, compresi anche i privilegi, che accedono al credito stesso.
    Affinchè la cessione esplichi la sua efficacia, deve essere notificata al debitore ceduto. In seguito alla notifica i terzi creditori del cedente non avranno più titolo a valersi su un credito non più nella sfera di disponibilità dello stesso cedente, essendone stata trasferita la titolarità in capo al cessionario.

    La cessione di credito è anche conosciuta con il termine di derivazione inglese "Factoring" che non necessariamente che prevede la cessione del credito pura e semplice ma innanzi tutto la fornitura di una serie di servizi di gestione del credito da parte del factor (cessionario) tra cui: contabilizzazione, gestione e riscossione dei crediti. Insieme a questi servizi il contratto di factoring può contenere la garanzia dell'eventuale inadempimento dei debitori e la possibilità di finanziamenti al cedente sia attraverso la concessione di prestiti, sia attraverso il pagamento anticipato dei crediti ceduti. (Full Factoring).

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025:crediti d'imposta

    a cura di: AteneoWeb S.r.l.

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