Dal 1° maggio 2022 utilizzo della sola via telematica per la comunicazione preventiva dell’avvio di prestazioni di lavoro autonomo occasionale. Il portale a cui accedere tramite Spid e Cie è quello rubricato “Servizi Lavoro” del Ministero del Lavoro.
Tale adempimento riguarda anche gli enti non profit. Tali precisazioni, sono contenute nella nota dell’Ispettorato del Lavoro del 28 marzo 2022, n. 573. Da tale data, non saranno ritenute valide (e saranno pertanto sanzionabili) le comunicazioni effettuate a mezzo
e-mail direttamente alle sedi degli Ispettorati territoriali del lavoro.
Con riguardo al “termine entro il quale sarà conclusa l’opera o il servizio”, il modello messo a disposizione permette di scegliere tre distinte ipotesi: entro 7 giorni, entro 15 giorni ed entro 30 giorni. Come già chiarito dalla citata nota n. 29 dell’11 gennaio 2022, nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
Relativamente, agli enti non profit, dobbiamo distinguere:
Vi segnaliamo l'ebook Terzo Settore: i rapporti di lavoro nelle Associazioni di volontariato, nelle Associazioni di promozione sociale e nelle Imprese sociali, utile per orientarsi nei temi lavorativi del Terzo Settore, tenuto conto del D. Lgs. 117/2017.
Il testo illustra la materia lavoristica focalizzando l’attenzione sulle retribuzioni e il trattamento dei dipendenti. Da ultimo, la trattazione analizza il caso del volontariato. Alcune necessarie formule operative arricchiscono il testo.
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Costituzione fondo patrimoniale da parte dei coniugi
Il fondo patrimoniale è disciplinato dagli artt. 167-171 del codice civile, che lo definisce come un complesso di beni determinati che realizzano un patrimonio di destinazione.
Questo istituto è stato introdotto nell’ordinamento nazionale con la riforma del diritto di famiglia del 1975, L. 151, andando a sostituire il “patrimonio familiare”, che era disciplinato dall’art. 177 del codice civile.
Esso può essere costituito da uno o da entrambe i coniugi, o da un terzo ed è destinato dal titolare a garantire e soddisfare i bisogni della famiglia.
La soddisfazione di tali bisogni avviene attraverso i frutti, che derivano dall’impiego dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
Attraverso questo strumento giuridico i coniugi, quindi, danno vita ad un patrimonio autonomo e separato, costituito per garantire la stabilità economica della famiglia.
Formulario del professionista d’impresa
Il formulario del professionista d’impresa, guida, in maniera pratica ed efficace, alla stipula delle diverse tipologie di contratti, quali l’affitto d’azienda, l’agenzia, l’assicurazione e l’associazione in partecipazione per citarne alcuni.
L'opera raccoglie un'ampia varietà di formule relative alla gestione della vita d’impresa e, grazie al suo taglio pratico, offre un ausilio indispensabile per orientare gli operatori del settore in una materia connotata da un crescente grado di complessità per effetto dei ripetuti interventi del legislatore e delle continue elaborazioni giurisprudenziali.
Contratto d'affitto di azienda
L'affitto di azienda è un contratto con il quale un soggetto (locatore o concedente) consente a un terzo (affittuario) il diritto di utilizzare la propria azienda dietro il corrispettivo di un canone.
L'istituto è previsto dal codice civile all'art. 2562 che rinvia al precedente art. 2561 che disciplina l'usufrutto dell'azienda.
Pertanto sia all'affittuario che all'usufruttuario si applica la medesima disciplina. ?Il contratto di affitto può riguardare l'intera azienda, più aziende possedute dallo stesso imprenditore o un solo ramo dell'attività. Il codice prevede una serie di poteri-doveri in capo all'affittuario in maniera che questi abbia la libertà operativa per gestire l'impresa, ma nello stesso tempo tutela l'interesse del locatore affinché non sia menomata l'efficienza dell'azienda che dovrà ritornare a sua disposizione alla scadenza del contratto.
Pertanto l'affittuario:
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
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Direttore responsabile: Riccardo Albanesi