Venerdì 26 aprile 2024

Commercialisti: in vigore il nuovo codice delle sanzioni

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
PDF

E' in vigore dal 18 aprile il nuovo codice delle sanzioni, approvato dal Consiglio nazionale dei commercialisti, che si applica in sede di procedimento disciplinare per la determinazione delle sanzioni disciplinari irrogabili agli iscritti in caso di violazione dei principi, degli obblighi e dei divieti stabiliti dal Codice Deontologico della Professione. 
Il testo segue l'approvazione, avvenuta nelle scorse settimane, del nuovo Codice deontologico, le cui novità sono state ora declinate anche in termini di sanzioni.

Le principali novità riguardano innanzitutto le sanzioni relative alle violazioni delle norme sull’equo compenso. E' prevista la censura per entrambe le due possibili violazioni (ossia se il professionista conviene con il cliente un compenso iniquo o se predispone un accordo senza informare il cliente dell’obbligo di rispettare le disposizioni in materia).

Prevista inoltre la sospensione fino ad un anno nel caso di esercizio della professione in situazioni di incompatibilità.

In tema di obbligo di assicurazione è invece prevista:

  • la sospensione fino a 6 mesi per chi non stipula una polizza;
  • la censura per la mancata comunicazione al cliente degli estremi della polizza sottoscritta. 

Relativamente alle violazioni deontologiche, nel caso di più violazioni contemporanee o derivanti dal medesimo fatto si prevede l’applicazione della sanzione prevista per la violazione più grave.
Inoltre, si applica:

  • la sospensione fino a tre mesi per il professionista che chieda o riceva da colleghi provigioni o vantaggi per la presentazione di un cliente o per la proposta di incarichi;
  • la sospensione fino ad un anno per chi suggerisce comportamenti fraudolenti;

Prevista invece la censura per tutte le violazioni in materia di pubblicità e utilizzo improprio dei titoli professionali.

Infine, in merito alle critiche a mezzo social, si passa dalla precedente sanzione della censura ad una sospensione fino ad un massimo di tre mesi.


Fonte: https://commercialisti.it
DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Atto dichiarativo di impresa familiare

    L'art. 230 bis del codice civile costituisce una norma di chiusura in quanto regola i rapporti che si vengono ad instaurare tra titolare dell'impresa e suoi collaboratori - parenti e affini - quando tra questi non sia stato configurato un diverso rapporto [quale prestazione di lavoro subordinato (art. 2094 del codice civile), società (art. 2251 del codice civile), associazione in partecipazione (art. 2549 del codice civile), o comunione di azienda (art. 177 del codice civile)].
     Ad ogni modo, quando il rapporto tra familiari risulta inquadrabile nell'ambito dell'impresa familiare, la norma prevede che qualora i collaboratori prestino la loro attività di lavoro in modo continuativo nella famiglia o nell'impresa familiare, gli stessi hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, a partecipare:

    • agli utili dell'impresa familiare;
    • ai beni acquistati con essa e agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Atto costitutivo di comitato

    I comitati sono organizzazioni di persone che, mediante la raccolta pubblica di fondi, intendono perseguire scopi d’interesse generale.
    La disciplina dei comitati è prevista dagli articoli 39 e seguenti del codice civile. La formula del comitato viene utilizzata qualora l’esigenza di perseguire fini di pubblica utilità sia avvertita da persone che non dispongono di mezzi patrimoniali adeguati. Costoro possono farsi promotori di una sottoscrizione pubblica e raccogliere, in questo modo, i fondi necessari per raggiungere lo scopo.
    L’articolo 39 del codice civile contiene alcuni esempi di comitati:

    • di soccorso o di beneficenza;
    • promotori di opere pubbliche;
    • monumenti;
    • esposizioni;
    • mostre;
    • festeggiamenti e simili.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Costituzione fondo patrimoniale da parte dei coniugi

    Il fondo patrimoniale è disciplinato dagli artt. 167-171 del codice civile, che lo definisce come un complesso di beni determinati che realizzano un patrimonio di destinazione.

    Questo istituto è stato introdotto nell’ordinamento nazionale con la riforma del diritto di famiglia del 1975, L. 151, andando a sostituire il “patrimonio familiare”, che era disciplinato dall’art. 177 del codice civile.
    Esso può essere costituito da uno o da entrambe i coniugi, o da un terzo ed è destinato dal titolare a garantire e soddisfare i bisogni della famiglia.
    La soddisfazione di tali bisogni avviene attraverso i frutti, che derivano dall’impiego dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
    Attraverso questo strumento giuridico i coniugi, quindi, danno vita ad un patrimonio autonomo e separato, costituito per garantire la stabilità economica della famiglia.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
Attenzione: la pubblicazione della notizia risale ad oltre 180 giorni fa, le informazioni e gli eventuali link contenuti potrebbero non essere aggiornati.

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS