Si è aperta ieri, 9 gennaio, la possibilità per i richiedenti il credito di imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali (art. 57-bis del Dl n. 50/2017), per inviare la “dichiarazione sostitutiva” relativa agli investimenti effettuati nel 2024, attestante quanto realmente realizzato nell’anno agevolato. In esito alla presentazione delle “dichiarazioni sostitutive” sarà formato l’elenco definitivo dei soggetti ammessi all’agevolazione.
Come disposto dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria nel Provvedimento del 20 dicembre scorso, la dichiarazione dovrà essere trasmessa entro le ore 24:00 di lunedì 10 febbraio tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione "Servizi" dell'area riservata, accessibile con SPID, CNS, CIE oppure, nei casi previsti, tramite le credenziali Entratel o Fisconline rilasciate dall'Agenzia delle Entrate.
Si tratta, infatti, di una proroga della scadenza originaria, prevista per il 9 febbraio, che quest'anno cade di domenica.
A questa pagina il modello di comunicazione/dichiarazione e le istruzioni per la compilazione.
La quietanza è una dichiarazione scritta con la quale il soggetto attivo di un rapporto obbligatorio (creditore) afferma di aver ricevuto il pagamento essa indicato. Essa rientra nella categoria della dichiarazione di scienza con funzione di prova documentale precostituita.
La diffida ad adempiere è una dichiarazione scritta con cui si intima al gestore o venditore il rispetto del contratto entro un congruo termine (non inferiore a 15 giorni), con espressa avvertenza che in caso contrario il contratto si intenderà senz'altro risolto.
Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025
La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.
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