Venerdì 14 gennaio 2022

Bonus prima casa "under 36" confermato fino al 31 dicembre

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
PDF

L'articolo 1, comma 151, della Legge n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con una modifica all'art.64 del “Decreto Sostegni bis”, ha disposto la proroga al 31 dicembre 2022 del bonus prima casa "under 36", l'agevolazione fiscale per l'acquisto della casa di abitazione da parte di giovani introdotta con lo scopo di favorirne l'autonomia abitativa.

In particolare, per i giovani con meno di 36 anni e con Isee fino a 40mila euro annui, è prevista l'esenzione dall'imposta di registro, ipotecaria e catastale per l'acquisto della prima casa. In caso di acquisto soggetto ad Iva, è riconosciuto un credito d'imposta di ammontare pari al tributo corrisposto in relazione all'acquisto.

Ricordiamo che la scadenza originaria era fissata per il 30 giugno 2022. Le Legge di bilancio 2022 l'ha prorogata di ulteriori 6 mesi e, dunque, le agevolazioni si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2022. 

Maggiori informazioni sul sito internet dell'Agenzia Entrate.


Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025

    Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025

    La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
    In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
  • Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025: premessa

    a cura di: AteneoWeb S.r.l.
  • Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025: Superbonus

    a cura di: AteneoWeb S.r.l.

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS