Lunedì 2 marzo 2020

Bonus mobili: l'acquisto dei beni agevolati entro il 31 dicembre 2020

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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L'Agenzia delle Entrate, nell'aggiornamento di febbraio della guida Bonus mobili ed elettrodomestici ha risposto ad un quesito in cui veniva chiesto se fosse previsto un limite di tempo dalla fine dei lavori di ristrutturazione entro il quale devono essere acquistati i mobili e gli elettrodomestici.
L'Agenzia ha chiarito che la data entro cui si possono acquistare i beni agevolati è stata spostata al 31 dicembre 2020.

Non è previsto alcun vincolo temporale nella consequenzialità tra l'esecuzione dei lavori e l'acquisto dei beni. Tuttavia, per gli acquisti effettuati nel 2019, spetta solo in riferimento a interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2018. Allo stesso modo, per quelli effettuati nel 2020 occorre aver realizzato interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 1° gennaio 2019.


Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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    Con il contratto estimatorio (art. 1556 c.c.) una parte consegna una o più cose mobili all'altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito. Il contratto estimatorio è molto utilizzato dai commercianti che, non conoscendo in anticipo quale sarà l'interesse dei consumatori per un determinato bene, possono in tal modo restituire al fornitore la merce rimasta invenduta senza pagarne il relativo prezzo.

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    La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
    In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
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    a cura di: AteneoWeb S.r.l.

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