Venerdì 12 gennaio 2024

Bonus acqua potabile 2023: modificato il provvedimento originario

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
PDF

Nel Provvedimento del 9 gennaio l'Agenzia delle Entrate illustra le novità relative al Bonus acqua potabile dopo la proroga stabilita dalla Legge di Bilancio 2022, che ha esteso l'agevolazione alle spese sostenute nel 2023.

Con Provvedimento del 16 giugno 2021 dell'Agenzia Entrate sono state definite le regole sull’accesso al bonus (credito d’imposta per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti) ed è stato approvato il relativo modello di comunicazione, da inviare all’Agenzia delle entrate dal 1° febbraio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese agevolabili.

La Legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 713, Legge n. 234 del 30 dicembre 2021) ha prorogato l'agevolazione al 31 dicembre 2023 e, conseguentemente, con il Provvedimento del 9 gennaio l'Agenzia Entrate ha disposto le modifiche al provvedimento originario del 16 giugno 2021 al fine di consentire ai soggetti interessati di fruire del credito d’imposta anche per le spese sostenute nel 2023.

Le modifiche apportate sono le seguenti:

  • ai punti 3.1 e 7.1 e nel primo periodo delle motivazioni le parole “31 dicembre 2022” sono
    sostituite con le parole “31 dicembre 2023”;
  • nel terzo capoverso delle motivazioni, a pagina 9, le parole “ciascun anno” sono sostituite
    con le parole “ciascuno degli anni 2021 e 2022 e pari a 1,5 milioni di euro per l’anno
    2023”.

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025

    Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025

    La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
    In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
  • Procuratore generale dell’impresa

    A differenza dell’institore, i semplici procuratori hanno il potere di compiere gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, ma non sono preposti ad essa. Quindi non hanno autonomia né potere direttivo, ma mansioni esclusivamente esecutive. La gestione dell’impresa è tenuta dal titolare stesso o dall’institore, i quali si servono per porre in essere gli atti già da loro deliberati dell’opera dei procuratori, sia nell’ambito dell’intera impresa, sia in un ambito circoscritto (settore di affari). 
    La legge estende ai procuratori unicamente le norme già esaminate sulla pubblicità della procura, delle sue limitazioni e della revoca (art. 2209 c.c.).

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025: bonus mobili ed elettrodomestici

    a cura di: AteneoWeb S.r.l.

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS