L’associazione, per poter beneficiare dell'esenzione da ogni prelievo fiscale, deve sempre dimostrare l’esistenza dei presupposti sostanziali, in base ai criteri sanciti dal codice civile.
La Corte di Cassazione, Sezione V Civile, con l'Ordinanza n. 11 del 2 gennaio 2025 ha chiarito che, sotto lo specifico profilo dell’onere probatorio, gli enti associativi non beneficiano di un’esenzione generale da ogni prelievo fiscale, come stabilito dall’art. 111, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986 (ora art. 148), in quanto anche le associazioni senza fini di lucro possono, di fatto, svolgere attività di natura commerciale.
Il comma 1 del citato articolo, che prevede che le attività svolte a favore degli associati non siano considerate commerciali e che le quote associative non contribuiscano alla formazione del reddito complessivo, costituisce un’eccezione rispetto alla regola generale contenuta negli artt. 86 e 87 del D.P.R., che stabiliscono l’applicazione dell’Irpeg su tutti i redditi posseduti da soggetti diversi dalle persone fisiche.
Conseguentemente, è l’associazione a dover dimostrare l’esistenza dei presupposti per beneficiare dell’esenzione, in base ai criteri ordinari sanciti dall’art. 2697 del codice civile.
I comitati sono organizzazioni di persone che, mediante la raccolta pubblica di fondi, intendono perseguire scopi d’interesse generale.
La disciplina dei comitati è prevista dagli articoli 39 e seguenti del codice civile. La formula del comitato viene utilizzata qualora l’esigenza di perseguire fini di pubblica utilità sia avvertita da persone che non dispongono di mezzi patrimoniali adeguati. Costoro possono farsi promotori di una sottoscrizione pubblica e raccogliere, in questo modo, i fondi necessari per raggiungere lo scopo.
L’articolo 39 del codice civile contiene alcuni esempi di comitati:
Atto dichiarativo di impresa familiare
L'art. 230 bis del codice civile costituisce una norma di chiusura in quanto regola i rapporti che si vengono ad instaurare tra titolare dell'impresa e suoi collaboratori - parenti e affini - quando tra questi non sia stato configurato un diverso rapporto [quale prestazione di lavoro subordinato (art. 2094 del codice civile), società (art. 2251 del codice civile), associazione in partecipazione (art. 2549 del codice civile), o comunione di azienda (art. 177 del codice civile)].
Ad ogni modo, quando il rapporto tra familiari risulta inquadrabile nell'ambito dell'impresa familiare, la norma prevede che qualora i collaboratori prestino la loro attività di lavoro in modo continuativo nella famiglia o nell'impresa familiare, gli stessi hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, a partecipare:
Costituzione fondo patrimoniale da parte dei coniugi
Il fondo patrimoniale è disciplinato dagli artt. 167-171 del codice civile, che lo definisce come un complesso di beni determinati che realizzano un patrimonio di destinazione.
Questo istituto è stato introdotto nell’ordinamento nazionale con la riforma del diritto di famiglia del 1975, L. 151, andando a sostituire il “patrimonio familiare”, che era disciplinato dall’art. 177 del codice civile.
Esso può essere costituito da uno o da entrambe i coniugi, o da un terzo ed è destinato dal titolare a garantire e soddisfare i bisogni della famiglia.
La soddisfazione di tali bisogni avviene attraverso i frutti, che derivano dall’impiego dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
Attraverso questo strumento giuridico i coniugi, quindi, danno vita ad un patrimonio autonomo e separato, costituito per garantire la stabilità economica della famiglia.
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