Giovedì 30 luglio 2020

Assistenza persone non autosufficienti: spese detraibili anche se il familiare non è fiscalmente a carico

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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L'art. 15, comma 1, lett. i-septies, del Tuir riconosce, agli addetti all'assistenza personale di persone non autosufficienti, una detrazione del 19% per le spese sostenute.
Come precisato nella Risoluzione n. 397 del 22 ottobre 2008 dell'Agenzia Entrate la detrazione spetta anche qualora tali prestazioni di assistenza siano rese da una casa di cura o di riposo e quando le spese siano state sostenute per un familiare anche non fiscalmente a carico.

Per poter usufruire dell'agevolazione il reddito complessivo annuo non deve essere superiore a 40.000 euro e la documentazione delle spese sostenute deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che presta l'assistenza.
Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest'ultimo. In caso di prestazioni rese da una casa di cura o di riposo la documentazione deve certificare distintamente i corrispettivi riferiti all'assistenza rispetto a quelli relativi ad altre prestazioni fornite dall'istituto.


Fonte: https://www.fiscooggi.it
DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Atto costitutivo di comitato

    I comitati sono organizzazioni di persone che, mediante la raccolta pubblica di fondi, intendono perseguire scopi d’interesse generale.
    La disciplina dei comitati è prevista dagli articoli 39 e seguenti del codice civile. La formula del comitato viene utilizzata qualora l’esigenza di perseguire fini di pubblica utilità sia avvertita da persone che non dispongono di mezzi patrimoniali adeguati. Costoro possono farsi promotori di una sottoscrizione pubblica e raccogliere, in questo modo, i fondi necessari per raggiungere lo scopo.
    L’articolo 39 del codice civile contiene alcuni esempi di comitati:

    • di soccorso o di beneficenza;
    • promotori di opere pubbliche;
    • monumenti;
    • esposizioni;
    • mostre;
    • festeggiamenti e simili.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Contratto di joint venture tra studi professionali

    Il contratto di joint venture si può definire nel nostro caso come un accordo in forza del quale due o più studi (o imprenditori) mettono in comune dei mezzi per collaborare e cooperare al fine di fornire una maggiore specializzazione e quindi un'assistenza al cliente più completa sotto vari aspetti (giuridico, di diritto internazionale, fiscale).
    Nell'esecuzione della propria prestazione professionale, ciascuno studio conserva autonomia e individualità, così che siamo di fronte ad un contratto associativo atipico, distinto anche dal contratto di società.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Atto costitutivo circoli

    Non è richiesta una forma determinata né per la costituzione dell’associazione non riconosciuta, né per i singoli contratti di adesione.
    Solo quando all’atto della costituzione o della singola adesione vi siano conferimenti di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato, è obbligatoria la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata a pena di nullità (art. 1350 c.c.).

    In tutti gli altri casi si può ricorrere all’atto pubblico, alla scrittura privata o anche ad un accordo verbale, purché venga espressa da più persone l’intenzione di svolgere in modo continuativo un’attività di comune interesse e di destinare a tale scopo un’organizzazione e i mezzi patrimoniali necessari.
    La costituzione può essere immediata o progressiva.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis

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