Giovedì 27 maggio 2021

Approvato il nuovo Codice di Condotta sulle informazioni commerciali

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Con Provverimento del 29 aprile 2021 il Garante per la protezione dei dati personali ha approvato la versione definitiva del Codice di condotta sulle informazioni commerciali, elaborato dall’Associazione nazionale tra le imprese di informazioni commerciali e di gestione del credito (Ancic)
Il Codice è stato opportunamente aggiornato e integrato dopo la conclusione dell’iter di accreditamento dell’Organismo di monitoraggio (OdM).

Tra i compiti attribuiti all’OdM, anche quello di verificare l’osservanza del Codice di condotta da parte degli aderenti e di gestire la risoluzione dei reclami. 
L’organismo, esterno all’Ancic, è formato da cinque componenti, con un incarico quinquennale non rinnovabile, che dovranno garantire un adeguato livello di competenza e un’approfondita conoscenza in materia di informazioni commerciali e di protezione dei dati, oltre ad assicurare la massima imparzialità ed indipendenza ed evitare ogni situazione di conflitto di interessi.

Con l'approvazione del nuovo Codice le società che offrono informazioni sull’affidabilità commerciale di imprenditori e manager potranno trattare i dati personali dei soggetti censiti senza richiederne il consenso, basandosi sul legittimo interesse, ma dovranno garantire maggiori tutele agli interessati, informandoli correttamente sui trattamenti effettuati e assicurando loro il pieno esercizio dei diritti previsti dalla normativa privacy, come l’opposizione al trattamento, la rettifica o l’aggiornamento dei dati.


Fonte: https://www.garanteprivacy.it
DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Contratto preliminare di locazione commerciale

    Secondo l’art. 1571 c.c. la locazione è il contratto con il quale una parte (locatore) si obbliga a far godere all’altra (locatario o conduttore) una cosa mobile o immobile per un dato tempo verso un determinato corrispettivo (canone).

    Se il contratto di locazione ha ad oggetto immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, viene comunemente definito “contratto di locazione commerciale” ed è disciplinato nel Capo II della L. n. 392/78, che ne regola, in particolare, la durata, la rinnovazione, il rilascio dell’immobile, l’aggiornamento del canone, l’indennità per perdita di avviamento, la sub locazione, la successione nel contratto, il diritto di prelazione e il diritto di riscatto. 
    Sono, inoltre, applicabili alla locazione commerciale gli artt. 7–11 della stessa L. n. 392/78 in tema di clausola di scioglimento in caso di alienazione, spese di registrazione, oneri accessori, assemblea dei condomini e deposito cauzionale.
    La legislazione in tema di locazione commerciale è molto scarna ed è stata integrata da copiosa giurisprudenza di cui, nei limiti della presente opera, si riportano le massime rilevanti.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Richiesta di informazioni ai legali

    Facsimile di lettera di richiesta di informazioni ai legali.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Richiesta di informazioni al consulente del lavoro

    Facsimile di lettera di richiesta di informazioni al consulente del lavoro.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis

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