Con Comunicato Stampa congiunto l'Agenzia Entrate ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze informano che sono stati disposti i pagamenti dei contributi a fondo perduto riconosciuti in via automatica dal Decreto Sostegni bis (art. 1 del Dl n. 73/2021) a favore degli operatori economici, colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", già beneficiari del contributo previsto dal primo Decreto Sostegni.
Sono 1,77 milioni di bonifici, per un totale di circa 5 miliardi di euro, che, verranno accreditati, senza bisogno di nuove istanze, direttamente sui conti correnti dei soggetti che avevano richiesto e ricevuto l'aiuto previsto dal primo decreto Sostegni.
A questi si aggiungono anche 38mila crediti d'imposta, per circa 166 milioni di euro, che verranno riconosciuti, sempre in via automatica, agli operatori che avevano scelto questa modalità di erogazione.
Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti con partita Iva attiva al 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis.
Le modalità di corresponsione del nuovo contributo sono le stesse che il beneficiario aveva scelto per il precedente. Dunque, chi per il primo contributo a fondo perduto aveva optato per l'erogazione tramite bonifico postale o bancario, il contributo automatico del decreto Sostegni bis verrà accreditato sullo stesso conto corrente bancario o postale. Se, invece, per il precedente contributo si era scelto l'utilizzo in compensazione, anche il nuovo contributo automatico del decreto Sostegni bis sarà riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, utilizzabile in compensazione nel modello F24 con l'indicazione del codice tributo 6941 istituito con la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 24/E del 12 aprile 2021.
Contratto di affitto di fondo agricolo
L’affitto agricolo è un contratto con cui il locatore si obbliga a concedere all’affittuario un’azienda o un fondo, per uso agricolo e perché ne raccolga i frutti ed i proventi, e l’affittuario si obbliga a pagargli in corrispettivo un fitto. Il fitto può consistere in denaro, in una quota dei frutti (mezzadria) o in una prestazione in natura.
Costituzione fondo patrimoniale da parte dei coniugi
Il fondo patrimoniale è disciplinato dagli artt. 167-171 del codice civile, che lo definisce come un complesso di beni determinati che realizzano un patrimonio di destinazione.
Questo istituto è stato introdotto nell’ordinamento nazionale con la riforma del diritto di famiglia del 1975, L. 151, andando a sostituire il “patrimonio familiare”, che era disciplinato dall’art. 177 del codice civile.
Esso può essere costituito da uno o da entrambe i coniugi, o da un terzo ed è destinato dal titolare a garantire e soddisfare i bisogni della famiglia.
La soddisfazione di tali bisogni avviene attraverso i frutti, che derivano dall’impiego dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
Attraverso questo strumento giuridico i coniugi, quindi, danno vita ad un patrimonio autonomo e separato, costituito per garantire la stabilità economica della famiglia.
Modello di memoria difensiva contro uno schema d’atto 2025
Ricevere uno "schema d'atto" dall'Agenzia Entrate può essere un momento delicato, ma è anche un'opportunità per presentare la propria posizione prima che l'atto diventi definitivo. Prima di redigere la memoria difensiva, è fondamentale prestare attenzione a diversi aspetti chiave per massimizzare le possibilità di successo.
Sono fondamentali alcuni passaggi:
La redazione della memoria difensiva diventa dunque il passaggio essenziale della strategia difensiva.
Prendersi il tempo necessario e i giusti supporti per analizzare tutti questi aspetti prima di agire può fare la differenza nel risultato finale.
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