Mercoledì 18 gennaio 2023

Aiuti di Stato COvid-19: aggiornato il modello di Dichiarazione sostitutiva

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello di dichiarazione sostitutiva introducendo la casella che dà la possibilità di annullare eventuali autodichiarazioni precedentemente inviate per errore.

Le imprese destinatarie di aiuti di Stato Covid che hanno inviato all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione sostitutiva per attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea Temporary Framework, e che intendono annullarla, ora potranno farlo presentando entro il 31 gennaio 2023 una nuova Dichiarazione, nella quale dovranno barrare l'apposita casella "Annullamento" nel frontespizio, e dovranno compilare unicamente i seguenti riquadri:

  • Dichiarante;
  • Rappresentante firmatario della Dichiarazione (in presenza di rappresentante/erede);
  • Sottoscrizione;
  • Impegno alla presentazione telematica (in presenza di incaricato della trasmissione della Dichiarazione).

Qualora si intenda annullare una Dichiarazione trasmessa oltre il 31 gennaio 2023 ed entro 60 giorni dal pagamento, con riferimento alla definizione agevolata, si dovrà presentare entro tale termine di 60 giorni una nuova Dichiarazione compilata secondo le indicazioni di cui sopra e nella quale andrà barrata anche la casella "Definizione agevolata" nel frontespizio”.


Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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  • Quietanza di pagamento

    La quietanza è una dichiarazione scritta con la quale il soggetto attivo di un rapporto obbligatorio (creditore) afferma di aver ricevuto il pagamento essa indicato. Essa rientra nella categoria della dichiarazione di scienza con funzione di prova documentale precostituita.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
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    La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
    In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
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