Giovedì 14 gennaio 2021

Aggiornamento professionale Revisori legali: crediti formativi entro il 31 dicembre 2022

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Con informativa del 12 gennaio 2021 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha prorogato al 31 dicembre 2022, in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il termine per il conseguimento dei crediti formativi utili all’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti relativi agli anni 2020 e 2021.

Maggiori chiarimenti nel comunicato del MEF de 4 gennaio 2021, allegato al documento, nel quale sono forniti chiarimenti sull’applicazione della norma.

Nell'informativa il CNDCEC ricorda che, a decorrere dal 1° gennaio 2021:

  • i crediti formativi acquisiti dai revisori legali non iscritti nei nostri albi attraverso le attività formative organizzate dagli Ordini non saranno più riconosciuti equipollenti ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo posto a carico dei revisori legali;
  • gli eventi di formazione di cui all’art. 1, comma 5 del Regolamento FPC, ai soli fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo dei revisori legali, consentiranno la maturazione dei crediti formativi nel rispetto del criterio 1ora = 1 CFP.

Fonte: https://www.commercialisti.it
DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Contratto di joint venture tra studi professionali

    Il contratto di joint venture si può definire nel nostro caso come un accordo in forza del quale due o più studi (o imprenditori) mettono in comune dei mezzi per collaborare e cooperare al fine di fornire una maggiore specializzazione e quindi un'assistenza al cliente più completa sotto vari aspetti (giuridico, di diritto internazionale, fiscale).
    Nell'esecuzione della propria prestazione professionale, ciascuno studio conserva autonomia e individualità, così che siamo di fronte ad un contratto associativo atipico, distinto anche dal contratto di società.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Contratto preliminare di locazione commerciale

    Secondo l’art. 1571 c.c. la locazione è il contratto con il quale una parte (locatore) si obbliga a far godere all’altra (locatario o conduttore) una cosa mobile o immobile per un dato tempo verso un determinato corrispettivo (canone).

    Se il contratto di locazione ha ad oggetto immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, viene comunemente definito “contratto di locazione commerciale” ed è disciplinato nel Capo II della L. n. 392/78, che ne regola, in particolare, la durata, la rinnovazione, il rilascio dell’immobile, l’aggiornamento del canone, l’indennità per perdita di avviamento, la sub locazione, la successione nel contratto, il diritto di prelazione e il diritto di riscatto. 
    Sono, inoltre, applicabili alla locazione commerciale gli artt. 7–11 della stessa L. n. 392/78 in tema di clausola di scioglimento in caso di alienazione, spese di registrazione, oneri accessori, assemblea dei condomini e deposito cauzionale.
    La legislazione in tema di locazione commerciale è molto scarna ed è stata integrata da copiosa giurisprudenza di cui, nei limiti della presente opera, si riportano le massime rilevanti.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Dati ISA DK04U Studi Legali 2025

    Dati ISA DK04U Studi Legali 2025

    Cartella di lavoro Excel per la compilazione dei dati extracontabili, relativi ai quadri C ed E, legati ai compensi incassati degli ISA (Indici di Affidabilità).

    Il file ha una durata annuale in base alla data di acquisto. Passato un anno dall’acquisto il file risulterà utilizzabile in sola “lettura” senza possibilità di effettuare modifiche o nuovi inserimenti di dati.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali

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