L'Agenzia delle Entrate-riscossione informa dell'avvio della fase sperimentale del servizio che permetterà, a partire dal prossimo 27 settembre, di avere assistenza tramite una videochiamata agli operatori dell'Agenzia direttamente dal proprio pc, smartphone e tablet e senza necessità di spostamenti.
Già dal 23 settembre è però possibile prenotare un appuntamento dall’area riservata del portale, utilizzando esclusivamente le credenziali SPID e CIE. Una volta effettuato l’accesso, si dovrà entrare nella sezione "Appuntamenti e contatti" e prenotare, scegliendo il giorno e l'ora che si preferisce fino ai successivi quattro giorni lavorativi.
Si riceverà una e-mail di conferma con le informazioni utili e le istruzioni per avviare la videochiamata, oltre ad una e-mail di promemoria il giorno dell’appuntamento. Per iniziare la videochiamata, si dovrà accedere sempre all’area riservata del portale, entrare nella sezione "Consulta la tua agenda appuntamenti", ed avviare il collegamento.
Con lo "Sportello online", precisa l'Agenzia, è possibile usufruire di tutti i servizi disponibili allo sportello fisico. Si riceverà lo stesso tipo di assistenza, si avrà a disposizione anche una chat diretta con un operatore per scrivere, e si potrà allegare e ricevere eventuale documentazione.
Il servizio è per ora disponibile per le province di Bari, Brescia, Lecce e Roma, entro la prima metà di ottobre lo sarà per Milano, Modena e Bologna e, successivamente, sarà esteso ad altri ambiti territoriali.
La cessione di credito è un contratto in base al quale un soggetto (cedente) trasferisce ad un altro soggetto (cessionario o factor) tutti o parte dei crediti presenti e/o futuri, derivanti dalla propria attività imprenditoriale e vantati nei confronti di terzi.
Il contratto richiede la consegna dei documenti da cui risulta il credito stesso, con l’ovvia conseguenza del passaggio al cessionario di tutti i diritti, compresi anche i privilegi, che accedono al credito stesso.
Affinchè la cessione esplichi la sua efficacia, deve essere notificata al debitore ceduto. In seguito alla notifica i terzi creditori del cedente non avranno più titolo a valersi su un credito non più nella sfera di disponibilità dello stesso cedente, essendone stata trasferita la titolarità in capo al cessionario.
La cessione di credito è anche conosciuta con il termine di derivazione inglese "Factoring" che non necessariamente che prevede la cessione del credito pura e semplice ma innanzi tutto la fornitura di una serie di servizi di gestione del credito da parte del factor (cessionario) tra cui: contabilizzazione, gestione e riscossione dei crediti. Insieme a questi servizi il contratto di factoring può contenere la garanzia dell'eventuale inadempimento dei debitori e la possibilità di finanziamenti al cedente sia attraverso la concessione di prestiti, sia attraverso il pagamento anticipato dei crediti ceduti. (Full Factoring).
Contratto di joint venture tra studi professionali
Il contratto di joint venture si può definire nel nostro caso come un accordo in forza del quale due o più studi (o imprenditori) mettono in comune dei mezzi per collaborare e cooperare al fine di fornire una maggiore specializzazione e quindi un'assistenza al cliente più completa sotto vari aspetti (giuridico, di diritto internazionale, fiscale).
Nell'esecuzione della propria prestazione professionale, ciascuno studio conserva autonomia e individualità, così che siamo di fronte ad un contratto associativo atipico, distinto anche dal contratto di società.
Formulario del professionista d’impresa
Il formulario del professionista d’impresa, guida, in maniera pratica ed efficace, alla stipula delle diverse tipologie di contratti, quali l’affitto d’azienda, l’agenzia, l’assicurazione e l’associazione in partecipazione per citarne alcuni.
L'opera raccoglie un'ampia varietà di formule relative alla gestione della vita d’impresa e, grazie al suo taglio pratico, offre un ausilio indispensabile per orientare gli operatori del settore in una materia connotata da un crescente grado di complessità per effetto dei ripetuti interventi del legislatore e delle continue elaborazioni giurisprudenziali.
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