Con Provvedimento del 10 ottobre 2024 l'Agenzia delle Entrate ha informato dell'istituzione di un tavolo tecnico di lavoro, composto da rappresentanti designati dalla stessa Agenzia e dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), che avrà il compito di redigere le istruzioni sulla mappatura e sulla gestione dei rischi fiscali derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente, da allegare, di volta in volta alle linee guida sul sistema di rilevazione del rischio fiscale, di cui devono essere dotati tutti i contribuenti che aderiscono al regime dell’adempimento collaborativo.
Come noto, il Decreto n. 128/2015 ha introdotto un regime di adempimento collaborativo finalizzato a promuovere forme di comunicazione e di cooperazione tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti, che permette a quest'ultimi di avviare dei confronti preventivi con l'Agenzia delle Entrate e valutare possibili situazioni di rischio, prima di presentare le dichiarazioni fiscali.
Alla data di presentazione della domanda i contribuenti che intendono aderire al regime, devono essere in possesso di un efficace sistema integrato sulla gestione e controllo dei rischi fiscali inclusi quelli derivanti dall’applicazione dei principi contabili.
Il Dlgs n. 221/2023, in attuazione della legge delega n. 111/2023, ha ampliato la platea dei contribuenti e incrementato il regime premiale, prevedendo inoltre l’obbligo di certificazione del sistema di controllo da parte di professionisti qualificati, che attesti che l’impresa disponga effettivamente di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (TCF).
Il passaggio ad un modello "Certificato" ha previsto la pubblicazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di apposite linee guida, contenenti indicazioni per un efficace aggiornamento del TFC e per la sua certificazione, di cui il tavolo tecnico istituito provvederà al costante aggiornamento.
La cessione di credito è un contratto in base al quale un soggetto (cedente) trasferisce ad un altro soggetto (cessionario o factor) tutti o parte dei crediti presenti e/o futuri, derivanti dalla propria attività imprenditoriale e vantati nei confronti di terzi.
Il contratto richiede la consegna dei documenti da cui risulta il credito stesso, con l’ovvia conseguenza del passaggio al cessionario di tutti i diritti, compresi anche i privilegi, che accedono al credito stesso.
Affinchè la cessione esplichi la sua efficacia, deve essere notificata al debitore ceduto. In seguito alla notifica i terzi creditori del cedente non avranno più titolo a valersi su un credito non più nella sfera di disponibilità dello stesso cedente, essendone stata trasferita la titolarità in capo al cessionario.
La cessione di credito è anche conosciuta con il termine di derivazione inglese "Factoring" che non necessariamente che prevede la cessione del credito pura e semplice ma innanzi tutto la fornitura di una serie di servizi di gestione del credito da parte del factor (cessionario) tra cui: contabilizzazione, gestione e riscossione dei crediti. Insieme a questi servizi il contratto di factoring può contenere la garanzia dell'eventuale inadempimento dei debitori e la possibilità di finanziamenti al cedente sia attraverso la concessione di prestiti, sia attraverso il pagamento anticipato dei crediti ceduti. (Full Factoring).
Contratto di concessione di uso di palestra
La gestione della palestra è prioritariamente finalizzata allo svolgimento dell'attività sportiva; compatibilmente con tale utilizzo principale, il concessionario avrà facoltà di far utilizzare l'impianto per attività non sportive.
Sono ammesse, in linea generale, le seguenti attività non sportive: incontri, convegni, mostre, concerti, attività di danza, arti marziali, esibizioni musicali.
La programmazione dell'uso dell'impianto per altre attività non sportive verrà autorizzata, di volta in volta, se compatibile con le caratteristiche della struttura.
Procuratore generale dell’impresa
A differenza dell’institore, i semplici procuratori hanno il potere di compiere gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, ma non sono preposti ad essa. Quindi non hanno autonomia né potere direttivo, ma mansioni esclusivamente esecutive. La gestione dell’impresa è tenuta dal titolare stesso o dall’institore, i quali si servono per porre in essere gli atti già da loro deliberati dell’opera dei procuratori, sia nell’ambito dell’intera impresa, sia in un ambito circoscritto (settore di affari).
La legge estende ai procuratori unicamente le norme già esaminate sulla pubblicità della procura, delle sue limitazioni e della revoca (art. 2209 c.c.).
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