Lunedì 3 marzo 2025

Un aiutino dall’Agenzia delle entrate al patto di famiglia

a cura di: Notaio Gianfranco Benetti
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Un aiutino dall’Agenzia delle entrate al patto di famiglia

Risoluzione n.12/2025. 

L’esigenza di continuità dell’impresa, individuale o collettiva, nel passaggio generazionale riguarda quasi ottantamila imprenditori ogni anno, e con l’arrivo dei boomer al passaggio di consegne il dato aumenterà sensibilmente. Si tratta dunque di un tema rilevante, per la tenuta del sistema produttivo e occupazionale.

Per agevolarlo il legislatore è intervenuto tempo fa (la L. 14 febbraio 2006 n. 55, ha integrato il codice civile con gli articoli a 768 bis/octies) con l’introduzione del patto di famiglia, contratto con cui “l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti” (art. 768 bis c.c.).

Ci si proponeva in particolare di ridurre i vincoli all'imprenditore dovuti al necessario rispetto della quota di legittima, spettante in sede successoria principalmente ai suoi discendenti e al coniuge (art. 536 c.c.), che non possono rinunciarvi (art. 557 c. 2 c.c.) né disporne finché l’imprenditore è in vita, perché si tratterebbe di un patto successorio, vietato dall’458 c.c.

In deroga a questo divieto, col patto di famiglia (l’art. 458 espressamente oggi lo “fa salvo”) agli assegnatari è consentito ed imposto di liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti; ” che può essere pattuita anche in natura, ma soprattutto, “quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione” e quindi non può essere contestato in sede successoria.

In pratica il figlio che riceve l'azienda dal padre paga con i suoi soldi i suoi fratelli e sorelle ed il coniuge dell'imprenditore, e li tacita da subito, prima della morte del padre, così non potranno un domani impugnarne la successione e mettere in discussione la titolarità dell'azienda o della quota sociale ricevuta in eredità.

Nella prassi l’istituto non ha avuto il successo sperato, sia perché il discendente di solito non ha le risorse per soddisfare i legittimari, sia perché il fisco (Circ. n.3/2008 e n.18/2013) applicava a questo trasferimento le aliquote previste per la donazione tra fratelli o sorelle, con franchigia fino a 100. 000 euro e aliquota del 6 per cento (art. 56 D.lgs 346/1990, TUS).

Con la Risoluzione n.12E 2025 l’agenzia si allinea invece alla recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 29506/2020, 19561/2022, 19627/2024) e passa ad una tassazione decisamente più favorevole, applicando aliquote e franchigie previste tra genitori e discendenti: rispettivamente 4% e 1.000.000.

Ripercorrendo le argomentazioni della giurisprudenza la circolare rammenta che l’obbligo di liquidazione dell’assegnatario, non ha infatti “fonte negoziale ma legale”, si tratta di un “elemento necessario, imposto dalla legge”, e, come avviene per l’onere gravante la donazione (che se benefica terzi determinati “si considera donazione” a loro favore ex art. 58 TUS), si considera “donazione del disponente in favore del legittimario non assegnatario”.

Non viene estesa dalla Circolare (ma nemmeno dalla Cassazione) a questa “attribuzione compensativa” l’esenzione totale da imposta prevista dall’art. 3 c. 4 ter TUS per l’attribuzione al beneficiario dell’azienda o della partecipazione, quando ne sussistono i presupposti.

A maggior ragione la tassazione agevolata, ma non l’esenzione, varrà per il caso, frequente, in cui sia l’imprenditore a liquidare i legittimari, adempiendo (ex art. 1180 c.c.)  all’obbligo spettante al beneficiario.

AUTORE:
Autore AteneoWeb: Notaio Gianfranco Benetti

Notaio Gianfranco Benetti

Notaio iscritto al collegio notarile di Milano.

Notaio iscritto al collegio notarile di Milano dal 1999, in precedenza avvocato civilista. 
Docente presso la scuola di notariato della Lombardia e presso la scuola di specializzazione per le...

professioni legali dell’università di Parma e al Master di I livello presso Ance Como e Politecnico di Milano. 
Autore di pubblicazioni in materia di diritto delle successioni e donazioni, di diritto societario e passaggio generazionale.
Appassionato di vela e istruttore al centro velico di Caprera.

DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Costituzione fondo patrimoniale da parte dei coniugi

    Il fondo patrimoniale è disciplinato dagli artt. 167-171 del codice civile, che lo definisce come un complesso di beni determinati che realizzano un patrimonio di destinazione.

    Questo istituto è stato introdotto nell’ordinamento nazionale con la riforma del diritto di famiglia del 1975, L. 151, andando a sostituire il “patrimonio familiare”, che era disciplinato dall’art. 177 del codice civile.
    Esso può essere costituito da uno o da entrambe i coniugi, o da un terzo ed è destinato dal titolare a garantire e soddisfare i bisogni della famiglia.
    La soddisfazione di tali bisogni avviene attraverso i frutti, che derivano dall’impiego dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
    Attraverso questo strumento giuridico i coniugi, quindi, danno vita ad un patrimonio autonomo e separato, costituito per garantire la stabilità economica della famiglia.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Atto dichiarativo di impresa familiare

    L'art. 230 bis del codice civile costituisce una norma di chiusura in quanto regola i rapporti che si vengono ad instaurare tra titolare dell'impresa e suoi collaboratori - parenti e affini - quando tra questi non sia stato configurato un diverso rapporto [quale prestazione di lavoro subordinato (art. 2094 del codice civile), società (art. 2251 del codice civile), associazione in partecipazione (art. 2549 del codice civile), o comunione di azienda (art. 177 del codice civile)].
     Ad ogni modo, quando il rapporto tra familiari risulta inquadrabile nell'ambito dell'impresa familiare, la norma prevede che qualora i collaboratori prestino la loro attività di lavoro in modo continuativo nella famiglia o nell'impresa familiare, gli stessi hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, a partecipare:

    • agli utili dell'impresa familiare;
    • ai beni acquistati con essa e agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • AZIENDE E PARTECIPAZIONI: cessione, donazione e successione, patti di famiglia. Tabelle pratiche fiscali

    AZIENDE E PARTECIPAZIONI: cessione, donazione e successione, patti di famiglia. Tabelle pratiche fiscali

    Nel documento sono riportati, in forma sintetica, gli effetti fiscali (imposte dirette, indirette e ipocatastali) delle operazioni di cessione, donazione e successione, sia di aziende che di partecipazioni societarie.

    Sono sintetizzati i profili di imposizione, diretta ed indiretta, per le seguenti fattispecie:

    - cessione di azienda;
    - donazione di azienda;
    - successione di azienda;
    - cessione di partecipazione societaria;
    - donazione di partecipazione societaria;
    - successione di partecipazione societaria.

    Sono esporti, inoltre, i tratti salienti dei patti di famiglia, con rimando alla relativa normativa.

    Il documento è aggiornato al 9 giugno 2025.

    a cura di: Dott. Giuseppe Rebecca

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