Lunedì 10 febbraio 2025

Sulla tassazione del preliminare un piccolo passo verso il contribuente, un grande passo per il fisco

a cura di: Notaio Gianfranco Benetti
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Sulla tassazione del preliminare un piccolo passo verso il contribuente, un grande passo per il fisco

Registrare il contratto preliminare immobiliare da quest’anno è più vantaggioso.
Sconta infatti in sede di registrazione, un’imposta fissa di 200 euro e una proporzionale pari all’ 0,5% su quanto si prevede sia versato prima del rogito.

Prima l’imposta era differenziata 0,5 % sulla caparra cofirmataria, 3 % sugli acconti 
Al rogito l’imposta si recupera, scontandola da quella prevista per il contratto definitivo, ma se gli acconti erano rilevanti e la tassazione avveniva sul valore catastale si andava spesso in passivo. Vero che entro 3 anni si può chiedere il rimborso della differenza, ma si tratta di un procedimento lungo e laborioso. Si ricorreva così spesso a caparre sproporzionate per ridurre l’imposta, sbilanciando pesantemente l’assetto contrattuale, perché, come sappiamo, se poi il promissario acquirente non compra deve lasciare la caparra al venditore e nel caso inverso il promittente venditore deve restituire il doppio (art. 1385 c.c.).

Dal primo gennaio di quest’anno “se il contratto preliminare prevede la dazione di somme a titolo di caparra confirmatoria o il pagamento di acconti di prezzo non soggetti all'imposta sul valore aggiunto […] si applica l'aliquota dello 0,5 per cento o la minore imposta applicabile per il contratto definitivo. In entrambi i casi l'imposta pagata è imputata all'imposta principale dovuta per la registrazione del contratto definitivo” (art.2 c., 1 D. Lgs. 18 settembre 2024 , n. 139, ha modificato il citato art. 10 TUR a decorrere dal primo gennaio 2025).

Si riduce così l’ingerenza del fisco nella contrattazione, consentendo una più serena valutazione degli interessi in gioco.? Un piccolo grande passo…

AUTORE:
Autore AteneoWeb: Notaio Gianfranco Benetti

Notaio Gianfranco Benetti

Notaio iscritto al collegio notarile di Milano.

Notaio iscritto al collegio notarile di Milano dal 1999, in precedenza avvocato civilista. 
Docente presso la scuola di notariato della Lombardia e presso la scuola di specializzazione per le...

professioni legali dell’università di Parma e al Master di I livello presso Ance Como e Politecnico di Milano. 
Autore di pubblicazioni in materia di diritto delle successioni e donazioni, di diritto societario e passaggio generazionale.
Appassionato di vela e istruttore al centro velico di Caprera.

DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Contratto preliminare di locazione commerciale

    Secondo l’art. 1571 c.c. la locazione è il contratto con il quale una parte (locatore) si obbliga a far godere all’altra (locatario o conduttore) una cosa mobile o immobile per un dato tempo verso un determinato corrispettivo (canone).

    Se il contratto di locazione ha ad oggetto immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, viene comunemente definito “contratto di locazione commerciale” ed è disciplinato nel Capo II della L. n. 392/78, che ne regola, in particolare, la durata, la rinnovazione, il rilascio dell’immobile, l’aggiornamento del canone, l’indennità per perdita di avviamento, la sub locazione, la successione nel contratto, il diritto di prelazione e il diritto di riscatto. 
    Sono, inoltre, applicabili alla locazione commerciale gli artt. 7–11 della stessa L. n. 392/78 in tema di clausola di scioglimento in caso di alienazione, spese di registrazione, oneri accessori, assemblea dei condomini e deposito cauzionale.
    La legislazione in tema di locazione commerciale è molto scarna ed è stata integrata da copiosa giurisprudenza di cui, nei limiti della presente opera, si riportano le massime rilevanti.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Contratto di joint venture tra studi professionali

    Il contratto di joint venture si può definire nel nostro caso come un accordo in forza del quale due o più studi (o imprenditori) mettono in comune dei mezzi per collaborare e cooperare al fine di fornire una maggiore specializzazione e quindi un'assistenza al cliente più completa sotto vari aspetti (giuridico, di diritto internazionale, fiscale).
    Nell'esecuzione della propria prestazione professionale, ciascuno studio conserva autonomia e individualità, così che siamo di fronte ad un contratto associativo atipico, distinto anche dal contratto di società.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Contratto estimatorio

    Con il contratto estimatorio (art. 1556 c.c.) una parte consegna una o più cose mobili all'altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito. Il contratto estimatorio è molto utilizzato dai commercianti che, non conoscendo in anticipo quale sarà l'interesse dei consumatori per un determinato bene, possono in tal modo restituire al fornitore la merce rimasta invenduta senza pagarne il relativo prezzo.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis

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