Venerdì 31 gennaio 2025

Novità 2025 per il credito d’imposta beni 4.0

a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.
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Novità 2025 per il credito d’imposta beni 4.0

La Legge di Bilancio 2025 prevede alcune modiche alla disciplina relativa al credito d’imposta Industria 4.0 spettante alle imprese che nel periodo fino al 31.12.2025 (o 30.6.2026) effettuano investimenti in beni strumentali nuovi materiali ed immateriali 4.0.

Abrogazione del credito d’imposta sui beni IMMATERIALI – viene abrogato il credito d’imposta del 10% per gli investimenti in beni IMMATERIALI di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017, effettuati dall’1.1 al 31.12.2025, fatta eccezione per gli ordini effettuati entro il 31/12/2024 con pagamento di un acconto almeno del 20%, che potranno beneficiare del credito d’imposta pari al 15% se completati entro il 30/06/2025.

Credito d’imposta per i beni MATERIALI – è confermato l’ammontare del credito d’imposta nella misura del:

  • 20% del costo, per la quota di investimenti fino a € 2,5 milioni
  • 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a € 2,5 milioni e fino a € 10 milioni
  • 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a € 10 milioni.

Limite massimo di spesa – Il credito d’imposta non sarà più concesso in maniera automatica, ma in base all’ordine cronologico delle richieste pervenute, fino all’esaurimento dei fondi.

In particolare è previsto un limite massimo di spesa per lo Stato di 2.200 milioni per il credito d’imposta relativo agli investimenti in beni MATERIALI di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017, effettuati dall’1.1 al 31.12.2025 o “prenotati” entro il 31.12.2025, con accettazione dell’ordine da parte del fornitore e versamento di un acconto almeno pari al 20% del costo, completati entro il 30.6.2026.

Tali fondi verranno attribuiti in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande al Gse; il Ministero, raggiunto il plafond stanziato, comunicherà il raggiungimento del limite di spesa e verrà sospeso l’invio di nuove richieste per la fruizione dell’agevolazione.

Il predetto limite di spesa NON opera in relazione agli investimenti per i quali entro la data del 31.12.2024, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Al fine del rispetto del predetto limite di spesa, l’impresa invia al MiMiT una comunicazione delle spese sostenute e del relativo credito d’imposta maturato, utilizzando il modello approvato con il DM 24.4.2024. Ai fini della fruizione del credito d’imposta, il MiMiT trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie con l’ammontare del credito utilizzabile in compensazione con il mod. F24, secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni.

DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Costituzione fondo patrimoniale da parte dei coniugi

    Il fondo patrimoniale è disciplinato dagli artt. 167-171 del codice civile, che lo definisce come un complesso di beni determinati che realizzano un patrimonio di destinazione.

    Questo istituto è stato introdotto nell’ordinamento nazionale con la riforma del diritto di famiglia del 1975, L. 151, andando a sostituire il “patrimonio familiare”, che era disciplinato dall’art. 177 del codice civile.
    Esso può essere costituito da uno o da entrambe i coniugi, o da un terzo ed è destinato dal titolare a garantire e soddisfare i bisogni della famiglia.
    La soddisfazione di tali bisogni avviene attraverso i frutti, che derivano dall’impiego dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
    Attraverso questo strumento giuridico i coniugi, quindi, danno vita ad un patrimonio autonomo e separato, costituito per garantire la stabilità economica della famiglia.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Atto costitutivo circoli

    Non è richiesta una forma determinata né per la costituzione dell’associazione non riconosciuta, né per i singoli contratti di adesione.
    Solo quando all’atto della costituzione o della singola adesione vi siano conferimenti di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato, è obbligatoria la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata a pena di nullità (art. 1350 c.c.).

    In tutti gli altri casi si può ricorrere all’atto pubblico, alla scrittura privata o anche ad un accordo verbale, purché venga espressa da più persone l’intenzione di svolgere in modo continuativo un’attività di comune interesse e di destinare a tale scopo un’organizzazione e i mezzi patrimoniali necessari.
    La costituzione può essere immediata o progressiva.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Atto dichiarativo di impresa familiare

    L'art. 230 bis del codice civile costituisce una norma di chiusura in quanto regola i rapporti che si vengono ad instaurare tra titolare dell'impresa e suoi collaboratori - parenti e affini - quando tra questi non sia stato configurato un diverso rapporto [quale prestazione di lavoro subordinato (art. 2094 del codice civile), società (art. 2251 del codice civile), associazione in partecipazione (art. 2549 del codice civile), o comunione di azienda (art. 177 del codice civile)].
     Ad ogni modo, quando il rapporto tra familiari risulta inquadrabile nell'ambito dell'impresa familiare, la norma prevede che qualora i collaboratori prestino la loro attività di lavoro in modo continuativo nella famiglia o nell'impresa familiare, gli stessi hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, a partecipare:

    • agli utili dell'impresa familiare;
    • ai beni acquistati con essa e agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis

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