Martedì 23 maggio 2023

Comunicazione del Titolare Effettivo al Registro Imprese: pubblicato il primo decreto attuativo

a cura di: Meli e Associati
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Comunicazione del Titolare Effettivo al Registro Imprese: pubblicato il primo decreto attuativo

L’articolo 21 del D.lgs. 231/2007 nel testo aggiornato dal D.lgs. 125/2019 pubblicato sulla G.U. 252 del 26 ottobre 2019 prevede:

  • che le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private tenute all’iscrizione nel Registro delle Imprese, inclusi i Trust, comunichino a quest’ultimo le informazioni relative ai titolari effettivi in via telematica, in esenzione da imposta di bollo, da inserirsi in una apposita sezione del Registro delle Imprese;
  • che le informazioni contenute nella predetta sezione possono essere consultate gratuitamente da autorità preposte al sistema antiriciclaggio, nell’ambito di investigazioni e anche per il contrasto all’evasione fiscale, mentre possono essere consultate dietro pagamento di diritti di segreteria da parte di qualsiasi soggetto.

Il comma 5 del sopra richiamato articolo 21 prevede che le modalità per la comunicazione dei dati relativi al titolare effettivo siano contenute in un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze da emanarsi di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico.

Con decreto MIMIT del 12 aprile 2023, sono state approvate le specifiche tecniche del formato elettronico per la comunicazione della titolarità effettiva, il tutto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 20 aprile 2023.

Per il completamento dell’iter, si rimane in attesa delle pubblicazioni del Decreto interministeriale sui diritti di segreteria (a firma congiunta di MEF e MiMIT) e del Decreto dei Certificati (a firma MiMIT), per le quali – ad oggi – non ci sono indicazioni rispetto alle tempistiche. Una volta pubblicati in Gazzetta Ufficiale anche questi ultimi decreti, mancherà solo la pubblicazione del Provvedimento che sancirà l’operatività dei sistemi per l’avvio della campagna di comunicazione della titolarità effettiva.

Per non farsi trovare impreparati vi ricordiamo che la pratica dovrà essere depositata esclusivamente con firma digitale del legale rappresentante della società oggetto della comunicazione. Non sarà consentita la firma digitale dell’istanza né col sistema “Procura” né con la firma digitale del Professionista incaricato.

DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Contratto di cessione dei diritti al brevetto

    Con il "contratto di cessione" il titolare trasferisce a titolo definitivo il proprio diritto, perdendone la proprietà a favore del cessionario, di regola dietro pagamento di un prezzo. 
    Generalmente si ricorre alla stipulazione di contratti di cessione di tecnologie quando non si ha interesse ad essere presenti nello specifico mercato al quale si riferisce il prodotto o procedimento inventato; mentre si ricorre alla cessione di un segno distintivo quando non si intende più utilizzarlo, solitamente a seguito dell'alienazione dell'azienda alla quale il segno si riferiva.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Procuratore generale dell’impresa

    A differenza dell’institore, i semplici procuratori hanno il potere di compiere gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, ma non sono preposti ad essa. Quindi non hanno autonomia né potere direttivo, ma mansioni esclusivamente esecutive. La gestione dell’impresa è tenuta dal titolare stesso o dall’institore, i quali si servono per porre in essere gli atti già da loro deliberati dell’opera dei procuratori, sia nell’ambito dell’intera impresa, sia in un ambito circoscritto (settore di affari). 
    La legge estende ai procuratori unicamente le norme già esaminate sulla pubblicità della procura, delle sue limitazioni e della revoca (art. 2209 c.c.).

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Costituzione fondo patrimoniale da parte dei coniugi

    Il fondo patrimoniale è disciplinato dagli artt. 167-171 del codice civile, che lo definisce come un complesso di beni determinati che realizzano un patrimonio di destinazione.

    Questo istituto è stato introdotto nell’ordinamento nazionale con la riforma del diritto di famiglia del 1975, L. 151, andando a sostituire il “patrimonio familiare”, che era disciplinato dall’art. 177 del codice civile.
    Esso può essere costituito da uno o da entrambe i coniugi, o da un terzo ed è destinato dal titolare a garantire e soddisfare i bisogni della famiglia.
    La soddisfazione di tali bisogni avviene attraverso i frutti, che derivano dall’impiego dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
    Attraverso questo strumento giuridico i coniugi, quindi, danno vita ad un patrimonio autonomo e separato, costituito per garantire la stabilità economica della famiglia.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
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