Lunedì 4 gennaio 2021

Coefficienti del diritto di usufrutto 2021

a cura di: Studio Valter Franco
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Coefficienti del diritto di usufrutto 2021

In conseguenza dell’aumento del tasso legale di interesse allo 0,01 con decorrenza 1.1.2021 (D.MEF  GU 310 del 15.12.2020), con altro Decreto MEF 18.12.2020 pubblicato sulla GU 322 del 30.12.2020)  sono stati aggiornati i coefficienti relativi al diritto di usufrutto che si applicheranno agli atti pubblici formati, alle scritture private autenticate e non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi e alle donazioni fatte a partire dall’1.1.202021.

Viene quindi aggiornato il prospetto dei coefficienti allegati al Testo Unico dell’Imposta di Registro ? D.P.R. 131/1986 - come da tabella riportata nella pagina seguente.

Il Decreto fissa inoltre in 333,33 volte il multiplo da utilizzare nella determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite e pensioni.


Come si calcola il diritto di usufrutto

Valore di un immobile in piena proprietà: 150.000 euro (a)

Tasso di interesse legale (da 1.1.2021) 0,01%   (b)

Età del beneficiario (anni compiuti) anni 55 - coefficiente da tabella riportata di seguito = 6500 (c)

Rendita annua (a) x (b) = 15 (d) (d=150.000 x0,01%)

Valore dell’usufrutto:   (d) x (c) =  97.500 (e)   (e= 15 x 6500)

Valore della nuda proprietà: (a) - e) = 52.500  (= 150.000 - 97.500)

Età del beneficiario (anni compiuti)

Coefficiente
da 0 a 20 9500,00
da 21 a 30 9000,00
da 31 a 40 8500,00
da 41 a 45 8000,00
da 46 a 50 7500,00
da 51 a 53 7000,00
da 54 a 56 6500,00
da 57 a 60 6000,00
da 61 a 63 5500,00
da 64 a 66 5000,00
da 67 a 69 4500,00
da 70 a 72 4000,00
da 73 a 75 3500,00
da 76 a 78 3000,00
da 79 a 82 2500,00
da 83 a 86 2000,00
da 87 a 92 1500,00
da 93 a 99 1000,00
AUTORE:
Autore AteneoWeb: Rag. Valter Franco

Rag. Valter Franco

Ragioniere commercialista, revisore contabile
Studio Valter Franco
Collabora con Ateneoweb dal 2003. Dal 1978 lo studio assiste i propri clienti in tutti gli adempimenti societari, contrattuali, fiscali, contabili, durante le fasi di accertamento e quelle del contenzioso...
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  • Contratto d'affitto di azienda

    L'affitto di azienda è un contratto con il quale un soggetto (locatore o concedente) consente a un terzo (affittuario) il diritto di utilizzare la propria azienda dietro il corrispettivo di un canone. 
    L'istituto è previsto dal codice civile all'art. 2562 che rinvia al precedente art. 2561 che disciplina l'usufrutto dell'azienda. 
    Pertanto sia all'affittuario che all'usufruttuario si applica la medesima disciplina. ?Il contratto di affitto può riguardare l'intera azienda, più aziende possedute dallo stesso imprenditore o un solo ramo dell'attività. Il codice prevede una serie di poteri-doveri in capo all'affittuario in maniera che questi abbia la libertà operativa per gestire l'impresa, ma nello stesso tempo tutela l'interesse del locatore affinché non sia menomata l'efficienza dell'azienda che dovrà ritornare a sua disposizione alla scadenza del contratto. 

    Pertanto l'affittuario:

    • deve operare sotto la ditta che contraddistingue l'azienda;
    • deve gestire l'azienda senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti, oltre alle normali dotazioni di scorte.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Contratto preliminare di locazione commerciale

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    Se il contratto di locazione ha ad oggetto immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, viene comunemente definito “contratto di locazione commerciale” ed è disciplinato nel Capo II della L. n. 392/78, che ne regola, in particolare, la durata, la rinnovazione, il rilascio dell’immobile, l’aggiornamento del canone, l’indennità per perdita di avviamento, la sub locazione, la successione nel contratto, il diritto di prelazione e il diritto di riscatto. 
    Sono, inoltre, applicabili alla locazione commerciale gli artt. 7–11 della stessa L. n. 392/78 in tema di clausola di scioglimento in caso di alienazione, spese di registrazione, oneri accessori, assemblea dei condomini e deposito cauzionale.
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    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Contratto di joint venture tra studi professionali

    Il contratto di joint venture si può definire nel nostro caso come un accordo in forza del quale due o più studi (o imprenditori) mettono in comune dei mezzi per collaborare e cooperare al fine di fornire una maggiore specializzazione e quindi un'assistenza al cliente più completa sotto vari aspetti (giuridico, di diritto internazionale, fiscale).
    Nell'esecuzione della propria prestazione professionale, ciascuno studio conserva autonomia e individualità, così che siamo di fronte ad un contratto associativo atipico, distinto anche dal contratto di società.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
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