Giovedì 9 luglio 2020

La tassazione della plusvalenza nella cessione di azienda

a cura di: Studio Rebecca & Associati
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La tassazione della plusvalenza nella cessione di azienda

La cessione di azienda, entità diversa dalla sommatoria dei singoli beni che la compongono, è considerata una normale cessione e, pertanto, è potenzialmente in grado di generare una plusvalenza imponibile (secondo gli indirizzi della Cassazione, anche nel caso di vendita ad un familiare: sentenze 12899/2007 e 3589/2009).
La base imponibile è data "dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato".
Specularmente sono deducibili le minusvalenze.
Se l'azienda è posseduta da almeno un triennio, c'è la possibilità di tassare la plus in quote costanti nell'esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto.
In caso di mancata esibizione del libro cespiti, il valore degli stessi è considerato plusvalenza (Cass. n. 6830/2019).
- Art. 86, c.2 e 4, TUIR
- Art. 101, c.1, TUIR

La cessione dell'immobile separata dall'azienda è elusiva (risposta n. 469 dell'Agenzia delle Entrate del 7 novembre 2019). L'operazione non è abusiva solo qualora il cessionario sia un fondo immobiliare.

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 13 ottobre 2016 n. 91 e risposta ad interpello n. 92 del 2 aprile 2019 hanno trattato il caso della risoluzione della cessione d'azienda che, come vedremo, non rettifica la plusvalenza.

CTR Lombardia (n. 1561 del 4 aprile 2019) ha rilevato che, nell'avviso di accertamento, l'Ufficio ha applicato per la valutazione dell'avviamento il metodo sintetico-comparativo, non indicando però i presunti casi analoghi menzionati nell'avviso di accertamento stesso, risultando, altresì, omessa qualsivoglia allegazione dei predetti casi analoghi. Quindi avviamento accertabile, ma con adeguate motivazioni.

TASSAZIONE DELLA PLUSVALENZA - CESSIONE D'AZIENDA

Cedente
Durata del processo
Unica azienda?
Regime di tssazione
Imprenditore individuale
Oltre 5 anni
Tassazione ordinaria
Tassazione separata
No
Tassazione ordinaria
Tassazione separata
Tassazione differita
Tra 3 e 5 anni
Tassazione ordinaria
No
Tassazione ordinaria
Tassazione differita
Meno di 3 anni
Irrilevante
Tassazione ordinaria
Società commerciale
Oltre 3 anni
Irrilevante
Tassazione ordinaria
Tassazione differita
Meno di 3 anni
Irrilevante
Tassazione ordinaria

Durata del processo
Imprenditore individuale
Società commerciale
Oltre 5 anni
- Regime ordinario;
- Regime ordinario con rateizzazione della plusvalenza (da esclusione della cessione dell'unica azienda);
- Tassazione separata.
- Regime ordinario;
- Regime ordinario con rateizzazione della plusvalenza.
Tra 3 e 5 anni
- Regime ordinario;
- Regime ordinario con rateizzazione della plusvalenza.
Meno di 3 anni
- Regime ordinario;
- Regime ordinario;


Per approfondimenti e dettagli vedasi il nostro lavoro Aziende e partecipazioni: cessione, donazione e successione, patti di famiglia. Tabelle pratiche fiscali.

DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Contratto di cessione dei diritti al brevetto

    Con il "contratto di cessione" il titolare trasferisce a titolo definitivo il proprio diritto, perdendone la proprietà a favore del cessionario, di regola dietro pagamento di un prezzo. 
    Generalmente si ricorre alla stipulazione di contratti di cessione di tecnologie quando non si ha interesse ad essere presenti nello specifico mercato al quale si riferisce il prodotto o procedimento inventato; mentre si ricorre alla cessione di un segno distintivo quando non si intende più utilizzarlo, solitamente a seguito dell'alienazione dell'azienda alla quale il segno si riferiva.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025

    Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025

    La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
    In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
  • Cessione di credito

    La cessione di credito è un contratto in base al quale un soggetto (cedente) trasferisce ad un altro soggetto (cessionario o factor) tutti o parte dei crediti presenti e/o futuri, derivanti dalla propria attività imprenditoriale e vantati nei confronti di terzi.
    Il contratto richiede la consegna dei documenti da cui risulta il credito stesso, con l’ovvia conseguenza del passaggio al cessionario di tutti i diritti, compresi anche i privilegi, che accedono al credito stesso.
    Affinchè la cessione esplichi la sua efficacia, deve essere notificata al debitore ceduto. In seguito alla notifica i terzi creditori del cedente non avranno più titolo a valersi su un credito non più nella sfera di disponibilità dello stesso cedente, essendone stata trasferita la titolarità in capo al cessionario.

    La cessione di credito è anche conosciuta con il termine di derivazione inglese "Factoring" che non necessariamente che prevede la cessione del credito pura e semplice ma innanzi tutto la fornitura di una serie di servizi di gestione del credito da parte del factor (cessionario) tra cui: contabilizzazione, gestione e riscossione dei crediti. Insieme a questi servizi il contratto di factoring può contenere la garanzia dell'eventuale inadempimento dei debitori e la possibilità di finanziamenti al cedente sia attraverso la concessione di prestiti, sia attraverso il pagamento anticipato dei crediti ceduti. (Full Factoring).

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
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