Lunedì 22 giugno 2020

Le responsabilità fiscale per i crediti d'imposta ceduti ricade sempre sul cedente

a cura di: Meli e Associati
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Le responsabilità fiscale per i crediti d'imposta ceduti ricade sempre sul cedente

L'art. 122 del decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020), prevede la possibilità di cedere, anche a istituti di credito e altri intermediari finanziari:

  • il credito d'imposta per botteghe e negozi di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (decreto Cura Italia);
  • il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto Rilancio;
  • il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'articolo 120 del decreto Rilancio;
  • il credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125 del decreto Rilancio.

In caso di cessione:

  • la responsabilità per l'esistenza del credito ricade comunque solo in capo al cedente;
  • il cessionario risponde solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

E' un principio consolidato. Anche con riferimento alle cessioni dei crediti d'imposta da Ecobonus e Sismabonus, l'Amministrazione finanziaria aveva ribadito che a seguito della cessione del credito avrebbe effettuato controlli:

  • al cedente per contestare una eventuale mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti oggettivi che danno diritto alla detrazione d'imposta. In tal caso l'Amministrazione Finanziaria provvede al recupero del credito corrispondente nei confronti del cedente, maggiorato di interessi e sanzioni;
  • al cessionario per contestare una eventuale indebita fruizione, anche parziale, del credito. In tal taso l'Amministrazione Finanziaria provvede al recupero del relativo importo nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzioni.

Ecco perché, anche in previsione dell'imminente avvio dell'Ecobonus al 110%, è importante rivolgersi sempre ad un consulente di fiducia: lasciare tutta la gestione all'impresa esecutrice dell'opera e cessionaria del credito potrebbe infatti nascondere gravi pericoli per il cliente che resterebbe responsabile nei confronti dell'Erario.

DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Cessione di credito

    La cessione di credito è un contratto in base al quale un soggetto (cedente) trasferisce ad un altro soggetto (cessionario o factor) tutti o parte dei crediti presenti e/o futuri, derivanti dalla propria attività imprenditoriale e vantati nei confronti di terzi.
    Il contratto richiede la consegna dei documenti da cui risulta il credito stesso, con l’ovvia conseguenza del passaggio al cessionario di tutti i diritti, compresi anche i privilegi, che accedono al credito stesso.
    Affinchè la cessione esplichi la sua efficacia, deve essere notificata al debitore ceduto. In seguito alla notifica i terzi creditori del cedente non avranno più titolo a valersi su un credito non più nella sfera di disponibilità dello stesso cedente, essendone stata trasferita la titolarità in capo al cessionario.

    La cessione di credito è anche conosciuta con il termine di derivazione inglese "Factoring" che non necessariamente che prevede la cessione del credito pura e semplice ma innanzi tutto la fornitura di una serie di servizi di gestione del credito da parte del factor (cessionario) tra cui: contabilizzazione, gestione e riscossione dei crediti. Insieme a questi servizi il contratto di factoring può contenere la garanzia dell'eventuale inadempimento dei debitori e la possibilità di finanziamenti al cedente sia attraverso la concessione di prestiti, sia attraverso il pagamento anticipato dei crediti ceduti. (Full Factoring).

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Contratto di cessione dei diritti al brevetto

    Con il "contratto di cessione" il titolare trasferisce a titolo definitivo il proprio diritto, perdendone la proprietà a favore del cessionario, di regola dietro pagamento di un prezzo. 
    Generalmente si ricorre alla stipulazione di contratti di cessione di tecnologie quando non si ha interesse ad essere presenti nello specifico mercato al quale si riferisce il prodotto o procedimento inventato; mentre si ricorre alla cessione di un segno distintivo quando non si intende più utilizzarlo, solitamente a seguito dell'alienazione dell'azienda alla quale il segno si riferiva.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Credito Imposta Beni Strumentali 2025: versione Excel

    Credito Imposta Beni Strumentali 2025: versione Excel

    Software in Ms Excel per la determinazione del credito d’imposta spettante per gli investimenti in beni acquistati nel 2025.

    Consente di monitorare gli utilizzi del credito d’imposta utilizzabili dal 2025 e di gestire i risconti del credito d’imposta da contabilizzare ogni anno in base alla percentuale di ammortamento dei beni a cui il credito d’imposta si riferisce o, in caso di beni acquistati in leasing, in base alla durata del contratto di leasing.
    Propone inoltre la compilazione, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dei principali righi del quadro RU.

    Note tecniche:
    E' disponibile anche la versione in cloud, utilizzabile online con un qualsiasi browser, anche da smartphone o tablet, senza necessità di installazione, software di terze parti.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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