Lunedì 15 giugno 2020

Approvato il decreto operativo per il credito d'imposta ricerca e sviluppo 2020

a cura di: Meli e Associati
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Approvato il decreto operativo per il credito d'imposta ricerca e sviluppo 2020

Il Ministro dello Sviluppo economico ha firmato il decreto attuativo del Piano Transizione 4.0 che impegna 7 miliardi di euro di risorse per le imprese che maggiormente punteranno sull'innovazione, gli investimenti green, in ricerca e sviluppo, in attività di design e innovazione estetica, sulla formazione 4.0. Il decreto, oltre a consentire alle imprese di condurre gli investimenti in corso e di programmare quelli successivi con maggiori certezze sul piano operativo e interpretativo, definisce le modalità attuative del nuovo credito d'imposta per il periodo successivo al 31 dicembre 2019.

Si definiscono in particolare i criteri tecnici per la classificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al credito d'imposta, nonché l'individuazione, nell'ambito delle attività di innovazione tecnologica, degli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica rilevanti per la maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta.

Sono inoltre individuati i criteri per la determinazione e l'imputazione temporale delle spese ammissibili e in materia di oneri documentali.

Con la pubblicazione del decreto, inviato alla Corte dei Conti per la registrazione, diventeranno attuative le disposizioni delle numerose novità introdotte nella legge di bilancio 2020 per incentivare e supportare la competitività delle nostre imprese e valorizzare il Made in Italy.

La Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019), ha previsto uno specifico credito d'imposta per investimenti in attività:

  • di ricerca e sviluppo (R&S);
  • innovazione tecnologica;
  • design e innovazione.

Il nuovo credito d'imposta si applica per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2019 e si sostituisce a quello per investimenti in ricerca e sviluppo, di cui al D.L. n. 145/2013.

Costituiscono attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta i lavori svolti nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, anche in relazione a progetti di ricerca e sviluppo avviati in periodi d'imposta precedenti.

Il Credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, in tre quote annuali di pari importo.

Possono beneficiarne tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa, che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, così come le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Sono agevolabili le spese sostenute per:

  • Personale (ricercatori, tecnici, ecc.);
  • strumentazioni e attrezzature;
  • immobili e terreni;
  • ricerca contrattuale, conoscenze e brevetti acquisiti o ottenuti in licenza;
  • servizi di consulenza e servizi equivalenti;
  • spese generali supplementari e altri costi di esercizio.

Il credito d'imposta è pari al 12% delle spese sostenute ma il Decreto Rilancio (art. 244) ha successivamente previsto un incremento delle percentuali agevolative in favore delle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia):

  • al 25% per le imprese con minimo 250 occupati, con fatturato annuo almeno pari a 50 milioni di euro oppure con totale di bilancio almeno pari a 43 milioni di euro;
  • al 35% per le imprese con minimo 50 occupati e con fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro;
  • al 45% per le piccole imprese con meno di 50 occupati e con fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.
DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Cessione di credito

    La cessione di credito è un contratto in base al quale un soggetto (cedente) trasferisce ad un altro soggetto (cessionario o factor) tutti o parte dei crediti presenti e/o futuri, derivanti dalla propria attività imprenditoriale e vantati nei confronti di terzi.
    Il contratto richiede la consegna dei documenti da cui risulta il credito stesso, con l’ovvia conseguenza del passaggio al cessionario di tutti i diritti, compresi anche i privilegi, che accedono al credito stesso.
    Affinchè la cessione esplichi la sua efficacia, deve essere notificata al debitore ceduto. In seguito alla notifica i terzi creditori del cedente non avranno più titolo a valersi su un credito non più nella sfera di disponibilità dello stesso cedente, essendone stata trasferita la titolarità in capo al cessionario.

    La cessione di credito è anche conosciuta con il termine di derivazione inglese "Factoring" che non necessariamente che prevede la cessione del credito pura e semplice ma innanzi tutto la fornitura di una serie di servizi di gestione del credito da parte del factor (cessionario) tra cui: contabilizzazione, gestione e riscossione dei crediti. Insieme a questi servizi il contratto di factoring può contenere la garanzia dell'eventuale inadempimento dei debitori e la possibilità di finanziamenti al cedente sia attraverso la concessione di prestiti, sia attraverso il pagamento anticipato dei crediti ceduti. (Full Factoring).

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Contratto di forfaiting

    Il forfaiting può essere definito come una tecnica finanziaria che permette lo smobilizzo dei crediti derivanti da operazioni di esportazione con pagamento dilazionato a medio termine.
    La sua recente origine risale agli anni sessanta, quando gli operatori della Germania occidentale trovavano conveniente smobilizzare presso istituti finanziari elvetici i propri crediti da esportazioni effettuate nei paesi del blocco sovietico, garantiti da banche di Stato.

    Attualmente il forfaiting è diffuso in tutto il mondo e il suo utilizzo risulta particolarmente utile nei casi di esportazioni in paesi in via di sviluppo, nei quali la vendita è quasi sempre condizionata alla concessione di dilazioni di pagamento a medio termine.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025

    Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025

    La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
    In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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